• Testo MOZIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.1/00402 premesso che: così come evidenziato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro,...



Atto Senato

Mozione 1-00402 presentata da GELSOMINA VONO
mercoledì 7 luglio 2021, seduta n.343

VONO, CARBONE, CUCCA, GARAVINI, GRIMANI, MAGORNO, MARINO, SBROLLINI, SUDANO - Il Senato,

premesso che:

così come evidenziato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principalmente delineata nel decreto legislativo n. 81 del 2008, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, include tra le tutele poste per il benessere del lavoratore anche gli aspetti di tipo "ergonomico", tra i quali sono da annoverare le condizioni microclimatiche, ovvero l'insieme di quei parametri che servono a descrivere il "benessere termico" delle persone;

lo svolgimento dell'attività lavorativa prolungata negli "ambienti severi caldi", soprattutto quando il tasso di umidità è elevato, può comportare una serie di patologie, e in particolare, come riporta l'INAIL, "quando tale temperatura sale sopra i 42° circa, numerosi organi possono essere danneggiati e si può arrivare alla morte nel 15-25% dei casi";

secondo il punto 1.9.2 dell'allegato IV ("Requisiti del luogo di lavoro") al testo unico, "la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori";

per alcuni contesti e per alcuni parametri, vi sono norme specifiche che impongono interventi atti a migliorare il comfort termico del lavoratore, tra cui si annovera come esempio il titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956, che regolamenta la ventilazione e la limitazione della temperatura interna nei luoghi di lavoro sotterranei;

per quanto riguarda invece i luoghi di lavoro all'aperto, fatta eccezione per le prescrizioni generali che possono rilevare, la normativa vigente non prevede adeguate tutele specifiche per il lavoratore, riportando quindi una grave lacuna soprattutto per quanto concerne la salute di coloro che, in tale ambiente e nei mesi estivi, svolgono attività che comportano sforzi fisici prolungati;

quanto di più specifico rinvenibile in materia è costituito piuttosto dalle linee guida, redatte di concerto dall'INAIL e dal Ministero della salute, e diffuse nel 2017 in un opuscolo dal titolo "Estate sicura - Caldo e lavoro. Guida breve per i lavoratori", tra le quali figura, come mera indicazione indirizzata ai datori di lavoro, il seguente: "Nei giorni a elevato rischio ridurre l'attività lavorativa nelle ore più calde (dalle 14.00 alle 17.00) e programmare le attività più pesanti nelle ore più fresche della giornata";

poiché in alcuni settori produttivi, come quello agricolo, a tale indicazione non sembrano potersi accostare delle misure alternative capaci di offrire lo stesso grado di tutela rispetto al sopraggiungere delle patologie menzionate, che, come noto, possono condurre anche al decesso del lavoratore, appare imperativo che una limitazione dell'orario lavorativo nei mesi estivi diventi una ben definita tutela ex lege o comunque derivante da un atto avente forza di legge;

considerato che:

a seguito di tre drammatiche morti avvenute sul posto di lavoro a causa delle temperature elevate registrate recentemente in Puglia, le Regioni, proprio in questi giorni, stanno intervenendo con delle ordinanze che rappresentano un primo e fondamentale passo per colmare la grave lacuna normativa;

tali ordinanze, emesse dalle Regioni Puglia, Calabria e Basilicata, riguardano il solo settore agricolo e impongono un divieto lavorativo, in vigore fino al 31 agosto 2021, tra le ore 12.30 e le ore 16, in riferimento a quei lavoratori esposti al sole e che svolgono attività fisica intensa;

il divieto, inoltre, è circoscritto ai giorni in cui la mappa dedicata allo stress termico da alte temperature presente sulla pagina web del progetto INAIL-CNR "Worklimate" segnala un livello del rischio "alto";

considerato quindi che:

tali importanti iniziative regionali contribuiscono a sottolineare la perentorietà di un intervento in materia a livello nazionale, soprattutto a causa della diversa tutela del diritto alla salute che si crea così tra i lavoratori, in base alle regioni ove svolgono la loro attività lavorativa;

a livello nazionale sarebbe inoltre opportuno procedere a un intervento più compiuto che adotti un criterio identificativo dei lavoratori esposti ai rischi da lavoro all'aperto nei mesi estivi dotato di maggiore oggettività, provvedendo quindi ad ampliare lo scopo del divieto attualmente previsto dalle regioni per il solo contesto agricolo, ovvero estendendo la limitazione anche agli altri settori, come i cantieri all'aperto, che per sforzo fisico implicato e possibile esposizione prolungata al sole comportano rischi simili a quelli incorsi dai braccianti agricoli,

impegna il Governo:

1) al fine di scongiurare in questa stagione altri gravissimi episodi a danno dell'incolumità e della salute dei lavoratori, a procedere all'adozione di misure urgenti con le quali, prendendo come riferimento le ordinanze regionali citate e ampliandone lo scopo come indicato, si impone il divieto di svolgere, nelle ore più calde dei mesi estivi per i giorni in cui viene segnalato un rischio per la salute "alto", lavori che comportino una prolungata esposizione al sole, nonché un'attività fisica intensa;

2) di concerto con i rappresentanti dei vari settori coinvolti e delle forze sindacali, a procedere alla strutturazione di un intervento normativo, anche in raccordo con il Parlamento, volto ad incorporare tale cruciale tutela della salute dei lavoratori nell'ordinamento.

(1-00402)