• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/09655 (4-09655)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09655presentato daGIANNONE Veronicatesto presentato Lunedì 28 giugno 2021 modificato Martedì 29 giugno 2021, seduta n. 532

   GIANNONE, VIZZINI, BENEDETTI, SARLI, SIRAGUSA, TERMINI, PITTALIS, CRISTINA, CUNIAL, LABRIOLA e ERMELLINO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il tribunale dei minorenni di Roma ha emesso pochi giorni fa, un decreto (1815/15 VG) che dispone la decadenza della responsabilità genitoriale per la signora M. e contestualmente il collocamento in casa famiglia per il figlio della donna, con sospensione di ogni rapporto tra madre e figlio, e disponendo anche che il minore prosegua il percorso psicoterapico già intrapreso;

   nel corso di otto anni di procedimento giudiziario, dopo l'accusa di madre «alienante», la corte d'appello di Roma, con decreto in data 3 gennaio 2020, aveva revocato il primo provvedimento di allontanamento del minore dalla madre, richiamando i giudici alla tutela del benessere psicofisico del minore, che, da anni, vive con il terrore di essere portato via, iniziando a soffrire di problemi legati all'ansia. È affetto da una patologia cronica autoimmune, la porpora di Schönlein Henoch; malattia che è stata sottovalutata, come chiarito dalla Corte di appello di Roma, dal tribunale dei minori. Il bambino ha superato la fase acuta della malattia attraverso terapia farmacologica;

   nel parere tecnico della dottoressa Pignotti, si legge che il bambino all'età di 4 anni fu colpito dalla vasculite sistemica che recidivò 3 mesi più tardi. Da questi episodi è residuata un'ipertensione arteriosa attualmente in trattamento con Blopress. Il bambino ha sviluppato quindi una grave forma di patologia auto-immune con danno renale e a maggior rischio di sviluppare altre patologie auto-immuni e di sviluppare i danni della ipertensione arteriosa cronica certamente espressione di un danno renale ormai cronico, che, a sua volta, lo mette a rischio di ulteriore danno;

   tali situazioni, pregresse ed attuali, comportano un grado di invalidità accertato dalle opportune commissioni mediche, per cui il bambino è stato dichiarato portatore di handicap;

   dagli atti esaminati, secondo il parere tecnico dello psichiatra dottor Mazzeo, non risulta una patologia di ordine psichico a carico del minore, tale da richiedere, così come previsto dal decreto del tribunale dei minori, un percorso psicoterapeutico; lo stesso viene a configurarsi come intervento sanitario del tutto inappropriato poiché non scaturisce dalla richiesta del pediatra curante del minore. Tale intervento comporta, ovviamente, un costo a carico del Servizio sanitario nazionale che è del tutto ingiustificato;

   il Ministro della salute, rispondendo nel giugno 2020, all'interrogazione n. 4-02405 presentata al Senato, aveva rilevato che il Ministero della salute, già nel 2012, ha puntualizzato la non attendibilità della Sindrome di alienazione parentale (Pas) e il rischio dell'uso distorto di tale diagnosi nei casi dei bambini contesi, proprio a fronte del mancato riconoscimento del disturbo sia da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, sia da parte di tutta la comunità scientifica internazionale; ha inoltre rappresentato che qualora siano segnalati casi di diagnosi di Pas da parte di medici o psicologi, il Ministero della salute ha cura di informare con sollecitudine gli ordini professionali di appartenenza, per gli accertamenti sulle eventuali violazioni di norme deontologiche; il Ministro interrogato ha rilevato inoltre che è certamente utile una ricerca sistematica a livello nazionale sul tema, che potrà essere promossa dai Ministeri interessati;

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda adottare iniziative normative affinché non vi sia alcuna conseguenza determinata, nei procedimenti di affido nell’utilizzo di costrutti, comunque denominati, non riconosciuti ufficialmente dalla scienza medica e pertanto privi di validità ed affidabilità scientifica come l'alienazione parentale;

   se non intenda promuovere iniziative volte a monitorare l'applicazione di trattamenti sanitari basati, esplicitamente o meno, da Pas o Ap, nonché a valutare se siano in linea con una corretta applicazione della legge n. 833 del 1978 sul trattamento sanitario obbligatorio;

   se siano stati informati gli ordini professionali di appartenenza come indicato in premessa per gli accertamenti sulle eventuali violazioni di norme deontologiche;

   se siano state attivate iniziative di ricerca sistematica a livello nazionale, secondo quanto indicato in premessa.
(4-09655)