• Testo RISOLUZIONE CONCLUSIVA

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Atto a cui si riferisce:
C.8/00128 Risoluzione conclusiva 8-00128presentato daDI STASIO Iolandatesto diMercoledì 30 giugno 2021 in Risoluzioni nn. 7-00659 Di Stasio, 7-00667 Fassino, 7-00679 Delmastro Delle...



Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00128presentato daDI STASIO Iolandatesto diMercoledì 30 giugno 2021 in

Risoluzioni nn. 7-00659 Di Stasio, 7-00667 Fassino, 7-00679 Delmastro Delle Vedove e 7-00690 Formentini: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLE COMMISSIONI

   Le Commissioni III e XIII,

   premesso che:

    il 6 maggio 2021 la fregata Libeccio della Marina militare, impegnata nell'Operazione Mare Sicuro, è intervenuta in assistenza dei pescherecci italiani Artemide, Aliseo e Nuovo Cosimo, partiti da Mazara del Vallo. I pescherecci erano in attività di pesca nelle acque della Tripolitania situate nella Zona di protezione della pesca libica, a circa 35 miglia nautiche dalla costa libica, a nord della città di Al Khums e a 120 chilometri a est di Tripoli, all'interno della zona definita, già nel maggio 2019, dal Comitato di coordinamento interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture «ad alto rischio» per tutte le imbarcazioni battenti bandiera italiana;

    l'intervento si è reso necessario per la presenza di una motovedetta della Guardia costiera libica in rapido avvicinamento verso i motopescherecci italiani, che ha aperto il fuoco con colpi di avvertimento colpendo la plancia di comando e provocando ferite di striscio alla testa al comandante del peschereccio Aliseo;

    lo stesso Aliseo, insieme ad altri motopescherecci (Michele Giacalone, Antonino Pellegrino, Giuseppe Schiavone, Nuovo Cosimo, Anna Madre e Artemide), era stata oggetto tre giorni prima, il 3 maggio 2021, di un tentativo di sequestro nella Zona di protezione di pesca (Zpp) libica corrispondente alla Cirenaica, a 26 miglia nautiche da limite esterno delle acque territoriali libiche, scongiurato solo grazie al tempestivo intervento della fregata Alpino della Marina militare, che allertata dell'arrivo ad alta velocità di un gommone dalla costa Cirenaica, si è avvicinata ai pescherecci per fornire eventuale assistenza e per assicurare che non si verificassero incidenti;

    in precedenza, il 1° settembre 2020, nelle acque antistanti alla Cirenaica, sempre all'interno della Zona di protezione della pesca libica, il peschereccio Anna Madre, era già scampato ad un tentativo di sequestro da parte delle autorità libiche allorquando le forze del generale Khalifa Haftar avevano, invece, sequestrato i pescherecci Antartide e Medinea e mantenuto in stato di detenzione, senza alcun capo d'accusa e per ben 108 giorni, i 18 componenti degli equipaggi;

    già il 6 ottobre 2018, a circa 29 miglia dalla costa libica di Derna, si verificò un ulteriore episodio di sequestro di pescherecci della marineria di Mazara del Vallo (Afrodite Pesca e Matteo Mazarino) da parte di motovedette libiche che avrebbero cominciato a sparare senza preavviso provocando danni alla cabina e alle attrezzature della motopesca Afrodite. Gli stessi vennero rilasciati il 12 ottobre grazie a un'intensa attività diplomatica promossa dalla Farnesina;

    in generale, secondo alcuni dati del Distretto della pesca siciliano, riportati il 17 dicembre 2020 dalla testata inglese The Guardian, negli ultimi 25 anni sono più di 50 le barche sequestrate e 2 quelle confiscate dalla Libia, mentre circa 30 pescatori provenienti dall'Italia sono stati arrestati e decine di persone ferite;

    la presenza dei pescherecci italiani appartenenti alla marineria di Mazara del Vallo nelle acque antistanti la costa libica (principalmente prospicienti le città di Bengasi e Misurata) è dovuta alla circostanza secondo cui essi si trovino a svolgere attività di pesca del pregiato gambero rosso – presente nelle acque a sud di Mazara del Vallo e assai diffuso in quelle libiche, il cui periodo di pesca si estende da marzo fino a settembre – in acque proclamate dalla Libia come Zona di protezione della pesca;

    la Marina militare partecipa ad operazioni militari nel Canale di Sicilia a tutela e salvaguardia in mare degli interessi nazionali, tra cui Mare Sicuro, la Costant Vìgilance e la Vigilanza Pesca (Vi.Pe.);

    è stata autorizzata dal Parlamento per il periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2020 la partecipazione dell'Italia alle seguenti missioni e operazioni internazionali: United Nations Support Mission in Libya–UNSMIL, Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia, Missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica, European Union Border Assistance Mission In Libya–EUBAM Libya; «Mare Sicuro»: Dispositivo aeronavale nazionale nel Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Guardia costiera libica;

    l'Italia partecipa altresì ed ha il comando della Operazione europea EUNAVFORMED Irini che, nel marzo 2021 il Consiglio ha prorogato fino al 31 marzo 2023. EUNAVFORMED Irini è stata lanciata il 31 marzo 2020, poco dopo la Conferenza di Berlino sulla Libia del gennaio 2020, come contributo concreto dell'Unione europea al processo avviato dalla comunità internazionale per sostenere il ritorno alla pace e alla stabilità in Libia ed ha tra i suoi compiti secondari quello di contribuire allo sviluppo delle capacità e alla formazione della guardia costiera e della marina libiche;

    nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2019-2021, tra le aree prioritarie della cooperazione italiana vi è la Libia con iniziative di emergenza volte a dare assistenza umanitaria e protezione alle fasce più vulnerabili della popolazione, programmi di sviluppo volti a favorire il processo di stabilizzazione;

    nel 2017 l'Italia ha riaperto la sua sede diplomatica a Tripoli e per il 2021 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha annunciato la riattivazione del consolato generale a Bengasi;

    la Libia ha firmato, ma non ratificato, la Convenzione delle Nazioni Unite per il diritto del mare (Unclos) del 1982 e si attiene, pertanto, al diritto internazionale consuetudinario che regola la materia, ancorché la prassi e la giurisprudenza internazionale ritengano molte delle disposizioni di detta Convenzione riproduttive del diritto internazionale consuetudinarie;

    l'articolo 3 della Convenzione Unclos, ratificata dal nostro Paese nel (1995), stabilisce che ogni Stato è libero di definire l'ampiezza del proprio mare territoriale fino a un massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate in linea con la Convenzione;

    la Convenzione Unclos prevede la possibilità che gli Stati parte stabiliscano delle Zone economiche esclusive (Zee), definite come un'area esterna ed adiacente alle acque territoriali in cui lo Stato costiero ha la titolarità dell'esercizio di diritti sovrani (Unclos 56, 1, a) sulla massa d'acqua sovrastante il fondo marino, nonché sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, viventi o non viventi, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti, oltre all'esercizio della giurisdizione conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, lettera b) della UNCLOS in materia di installazione ed uso di isole artificiali o strutture fisse, ricerca scientifica in mare e di protezione e conservazione dell'ambiente marino;

    la delimitazione della Zee tra Stati con coste adiacenti od opposte deve effettuarsi per accordo, sulla base del diritto internazionale, al fine di raggiungere una soluzione equa. La Zee, salvo accordi diversi tra le Parti, prevede in principio una estensione massima di 200 miglia marine dalle linee di base;

    in questa materia la UNCLOS riflette il diritto internazionale consuetudinario e riconosce a ogni Stato il diritto a dichiarare unilateralmente una zona economica esclusiva estendibile sino a 200 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale;

    nel 2005 la Libia ha trasmesso al Segretario Generale delle Nazioni Unite la decisione del Comitato popolare generale n. 104 per misurare l'ampiezza del mare territoriale e delle sue zone marittime (Bollettino di diritto del mare n. 5915) e ha stabilito in modo unilaterale una Zona di protezione della pesca (Zpp), i cui limiti si estendono fino a 62 miglia nautiche dal limite esterno del mare territoriale e per una profondità di 74 miglia nautiche dalle linee di base, senza oltrepassare la linea mediana tra Italia e Libia (decisione del Comitato Generale Popolare n. 37 del 24 febbraio 2005), secondo le coordinate geografiche precisate nella decisione n. 105 del 21 giugno 2005 e misurata a partire dalla linea di base retta che chiude il golfo della Sirte, proibendo attività di pesca a chiunque sia sprovvisto di autorizzazione e riservandosi il diritto di concedere eventuali licenze alle imbarcazioni di Paesi terzi;

    nessun accordo di delimitazione è conseguito a tale proclamazione;

    alla decisione libica aveva fatto immediatamente seguito la protesta dell'Unione europea, che aveva contestato il ricorso alla linea di chiusura del Golfo della Sirte, come base per il calcolo dell'estensione della Zona di protezione della pesca;

    successivamente, con la dichiarazione del 27 maggio 2009 e la decisione 31 maggio 2009 n. 260, la Libia ha proclamato una Zona economica esclusiva (Zee), inclusiva della precedente Zpp, per lo sfruttamento esclusivo delle risorse naturali ivi presenti, oltre a quelle ittiche, «sino ai limiti permessi dal diritto internazionale». Il limite esterno della supera il limite esterno della Zona di protezione della pesca e, diversamente da quest'ultimo, richiede una determinazione da effettuarsi in base ad accordi con gli Stati vicini interessati;

    nel novembre del 2019 la Libia e la Turchia hanno siglato un Memorandum of Understanding per la rispettiva delimitazione delle Zee, in reazione all'accordo intervenuto tra Grecia e Cipro;

    l'assenza di una delimitazione precisa dei confini della Zee libica e il fatto che la Libia abbia firmato ma mai ratificato la Convenzione Unclos impongono di fare riferimento al diritto internazionale consuetudinario o, in alternativa, ad accordi bilaterali con gli Stati adiacenti e frontisti;

    conseguentemente, anche in considerazione della proclamazione della Zee, l'attività di pesca all'interno della Zona di protezione della pesca è illegittima in assenza del consenso dello Stato costiero;

    la delimitazione dei confini marittimi è materia di competenza degli Stati, anche se membri dell'Unione europea;

    l'Unione europea, ha invece competenza esclusiva per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, nelle acque che rientrano nella giurisdizione dei suoi Stati membri e, al di là di tali acque, per quanto riguarda le navi e i cittadini degli Stati membri. I trattati relativi alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche del mare che si applicano agli Stati membri sono negoziati e conclusi dall'Unione europea (l'ambito della sua competenza esterna è stato definito dall'Unione europea in una dichiarazione resa il 1° aprile 1998 al momento del deposito del suo strumento di ratifica dell'Unclos);

    già nel 2008 nella risposta all'interrogazione parlamentare n. P-1618/08, la Commissione europea sembra riconoscere la Zee e la conseguente Zpp libica dichiarando: «questioni attinenti alla determinazione dell'ampiezza delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato costiero rientrano nelle competenze degli Stati membri poiché riguardano l'amministrazione del territorio nazionale. Quando si presentano questioni simili in un contesto internazionale, è competenza degli Stati membri avviare negoziati internazionali o iniziative diplomatiche, come nel caso delle linee di base della Libia. Per questo motivo, le diverse iniziative diplomatiche nei confronti della Libia rappresentavano progetti comuni dell'UE oppure iniziative individuali intraprese degli Stati membri, al cui sviluppo e attuazione è stata associata la Commissione. La Commissione sta inoltre sviluppando attivamente, attraverso un accordo quadro, una base comune per un dialogo strutturato con la Libia su questioni di reciproco interesse Libia-UE»;

    la questione di una ridefinizione dei termini della Zpp non è stata affrontata in sede di negoziato sul trattato Italia-Libia del 2008, che, all'articolo 17, contempla la pesca tra le materie su cui sviluppare una collaborazione tra Italia e Libia;

    la delimitazione dei confini marittimi è materia di competenza degli Stati, anche se membri dell'Unione europea;

    in assenza di accordi, occorre che le intese di carattere privato, come quella siglata il 12 marzo 2019 – e in seguito sospesa – tra Federpesca e la Libyan Military Investment and Public Works Authority di Bengasi (emanazione economica della Lna del generale Haftar), volta a consentire, a un certo numero di pescherecci di Mazara del Vallo, di operare in acque libiche, o l'analoga intesa siglata il 13 gennaio 2018 tra il Distretto della Pesca e Crescita Blu – Cosvap di Mazara del Vallo e l'Autorità generale dell'ambiente marino libico, siano compatibili con le linee di politica estera nonché di politica della pesca dello Stato e dell'Unione europea;

    la spinta alla territorializzazione del mare è sempre più forte nel Mediterraneo ed anche l'Italia si accinge a delimitare la propria Zee ai sensi della legge 14 giugno 2021, n. 91, dopo aver subìto le conseguenze delle iniziative assunte nella stessa direzione da altri Paesi rivieraschi;

    proprio la circostanza che l'Italia provvederà presto a delimitare la propria Zee permette di aprire dei negoziati con i Paesi che lo hanno già fatto ed, in particolare, con la Libia, che ha un nuovo Governo unitario;

    sarà quindi possibile trattare con le controparti mediterranee i termini di altrettanti accordi che consentano di determinare in modo equo i confini delle rispettive Zee, permettendo altresì di dare continuità alla partecipazione italiana allo sfruttamento delle risorse ittiche presenti nelle Zpp frequentate storicamente dai nostri motopescherecci, eventualmente considerando qualche forma di garanzia dello Stato alle intese bilaterali stipulate su basi privatistiche dalle società dei pescatori con le autorità rivierasche;

    nelle more di un quadro condiviso e nel perdurare di una situazione di instabilità in Libia, malgrado gli oggettivi progressi fatti dopo l'insediamento dell'autorità esecutiva unificata transitoria a Tripoli, i pescatori italiani che sconfinano in acque contese pur se per evidenti esigenze economiche, nonostante la Marina e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale lo sconsiglino, devono tenere nel giusto conto l'imprevedibilità delle conseguenze cui espongono se stessi e i propri cari;

    la Direzione generale della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha raccomandato alle associazioni di categoria di sensibilizzare gli associati «perché rispettino appieno la legislazione libica, si tengano con i loro battelli a notevole distanza dalle coste libiche, ivi compresa la Zona di protezione, al fine di non incorrere in spiacevoli situazioni che potrebbero, tra l'altro, ripercuotersi sui rapporti bilaterali dei due Paesi»;

   premesso che la marineria di Mazara ha visto precludere ulteriori zone di pesca nelle aree interessate dalle GSA 9 10 11, per il divieto di pescare gambero di profondità per le imbarcazioni superiori ai 24 metri, il comparto della pesca di Mazara del Vallo ha un volume superiore a 200 milioni di euro e circa 10 mila addetti, considerando anche l'ampio indotto; dalla fine degli anni '40 e fino agli anni '90 del secolo scorso erano circa 1.300 i pescherecci di Mazara del Vallo dotati di una tecnologia avanzata e specializzati nella pesca d'altura del gambero rosso: oggi sono rimaste circa ottanta imbarcazioni, con un forte ridimensionamento dovuto alla crisi economica e al caro carburante, due fattori che, inevitabilmente, hanno cambiato la situazione ma non sono riusciti a fermare la pesca di una delle eccellenze italiane e siciliane;

    al fine di assicurare un futuro a questa importante attività è opportuno che l'Italia proponga in ambito europeo l'avvio di negoziati per addivenire a un serio programma di cooperazione con i Paesi nord africani per l'adozione di piani di gestione degli stock che prevedano un prelievo razionale e sostenibile delle risorse, nonché adeguate aree di ripopolamento e protezione;

   richiamate, infine:

    l'audizione del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, svolta dalle Commissioni riunite III e XIII il 12 maggio 2021;

    l'informativa presso l'Aula della Camera dei deputati del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, svolta il 19 maggio 2021;

    gli atti di sindacato ispettivo trattati presso la III Commissione (interrogazione a risposta immediata n. 5-06089, svolta il 26 maggio 2021, e interrogazione n. 5-05954, trattata il 9 giugno 2021),

impegnano il Governo:

   a porre in essere ogni iniziativa utile, in sede bilaterale e multilaterale, a favorire l'apertura di un dialogo diplomatico al fine di giungere ad una formale determinazione relativa alla delimitazione degli spazi marittimi nel Mar Mediterraneo centrale e alla risoluzione dei contrasti di tipo diplomatico e commerciale enunciati in premessa, nel pieno rispetto del diritto internazionale e delle linee di politica estera e di politica della pesca dell'UE;

   ad avviare, a tal fine, una riflessione sull'opportunità di organizzare una «Conferenza mediterranea», con la partecipazione di tutti i Paesi rivieraschi e con l'adeguato coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, inclusi enti accademici e di ricerca, per fare il punto su temi quali la corretta gestione delle fasce costiere, la giurisdizione delle acque, i cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente marino e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, a partire da quelle ittiche;

   ad adoperarsi in sede di Unione europea per la definizione di un accordo di partenariato nel settore della pesca con la Libia – sul modello di quelli già stipulati con alcuni Paesi della costa occidentale dell'Africa – che consenta ai pescatori europei di accedere, legalmente e in sicurezza, alla zona di pesca libica, definita in conformità al diritto internazionale, e favorire al contempo iniziative di cooperazione tra i pescatori europei e quelli libici che tengano conto, in un contesto di sostenibilità e rispetto dell'ambiente, delle tradizioni di pesca e delle legittime aspettative del settore italiano e europeo della pesca;

   a promuovere la collaborazione tra operatori del settore specifico della pesca italiani e libici, nel quadro della legislazione europea in materia, per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni di pesca per imbarcazioni armate da imprese italiane, in conformità con la legge, tenendo conto in particolare delle tradizioni di pesca di specifiche realtà imprenditoriali e geografiche italiane che per più lungo tempo hanno esercitato attività di pesca nelle zone su cui la Libia ha dichiarato propri diritti di sovranità esclusiva;

   a favorire la istituzione di un tavolo tecnico interministeriale tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con la Conferenza Stato-regioni, per:

    la predisposizione di strumenti straordinari di sostegno dei pescherecci italiani che operavano tradizionalmente nelle acque della ZPP libica, nelle more della definizione di un nuovo quadro di intese tra Italia e Libia;

    la promozione della collaborazione bilaterale nel settore della pesca tra l'Italia e la Libia, nel quadro della legislazione europea, anche promuovendo lo sviluppo di capacità nella gestione sostenibile delle risorse biologiche del mare e la nascita di cooperative miste italo-libiche eventualmente finalizzate, una volta raggiunte le necessarie abilitazioni e certificazioni europee, all'esportazione diretta nei Paesi dell'Unione europea;

   ad assicurare la continuità della presenza della Marina Militare italiana nel Canale di Sicilia in funzione di vigilanza pesca;

   ad adottare iniziative volte a dare attuazione all'Accordo Italia-Libia del 2008, con specifico riferimento all'articolo 17 concernente la cooperazione bilaterale in materia di pesca;

   ad adoperarsi affinché le autorità libiche ratifichino la Convenzione Unclos;

   ad adottare iniziative di competenza, anche di tipo normativo, volte a rendere strutturali i sussidi di natura economica alle famiglie danneggiate dall'interruzione delle attività di pesca connessa al divieto di accesso nella Zona di pesca protetta libica;

   ad adottare iniziative volte a prevedere forme di accantonamento di risorse di tipo indennitario per gli armatori, a copertura quanto meno dei costi fissi.
(8-00128) «Di Stasio, Gagnarli, Zoffili, Viviani, Quartapelle Procopio, Incerti, Valentini, Nevi, Migliore, Gadda, Biancofiore, Dall'Osso, Lupi, Benedetti, Palazzotto, Fornaro, Fassino, Gallinella».