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Atto a cui si riferisce:
C.5/06048 (5-06048)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 16 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06048

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 – in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale – il cui comma 4, ha stabilito che dal «1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500».
  L'Onorevole evidenzia che «tale provvedimento rischia, però, di penalizzare fortemente altre attività che rientrano comunque nei nuovi limiti di spesa fissati per legge, come ad esempio gli esercenti di spettacoli viaggianti che sarebbero ad oggi costretti a versare 2.500 euro paradossalmente anche per l'installazione sul lungomare di una piccola giostra.».
  A tal riguardo, l'Onorevole richiama l'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337 secondo cui «Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale» e che, in riferimento a quest'ultima disposizione, l'Agenzia del demanio avrebbe chiarito che la legge n. 337 del 1968 «intendeva assimilare alle tariffe del suolo pubblico solo le tariffe del demanio comunale e non marittimo».
  Tanto premesso l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per stabilire una tassazione equa, sostenibile e coerente con gli spazi occupati, per le attività dello spettacolo viaggiante nell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.
  Giova anzitutto ricordare che, in ragione dei molteplici aspetti che la materia investe, le questioni portate all'attenzione dall'Onorevole interrogante attengono alle competenze (ulteriormente ridisegnate nelle deleghe a seguito della formazione del nuovo Governo Draghi) di numerosi Ministeri, non limitandosi al solo Ministero dell'economia e delle finanze.
  Si evidenzia, al riguardo, che l'articolo 1, comma 675 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019), prevede espressamente che «Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime».
  A seguito del conferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 112/1998, tutte le funzioni amministrative e gestorie sui beni del demanio marittimo sono state trasferite alle regioni ed ai comuni, salvo che non siano funzioni relative ad usi specifici nazionali.
  In virtù di tale trasferimento di funzioni, agli enti gestori dei beni del demanio marittimo compete, tra l'altro, l'invio delle richieste di pagamento dei canoni/indennizzi nei confronti degli utilizzatori dei beni medesimi, essendo competente l'Agenzia del demanio, su richiesta dei medesimi enti e sulla base dei dati dagli stessi forniti, all'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 1, comma, 274 legge 311/2004 in caso di mancato pagamento.
  Tanto premesso, l'Agenzia del demanio fa presente che le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 fanno espresso ed esclusivo riferimento all'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di proprietà dei Comuni (cfr. artt. 9 e 11).
  Tale normativa, difatti, ha ad oggetto le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale e non trova applicazione relativamente al demanio pubblico dello Stato, il cui utilizzo è invece disciplinato dalle specifiche leggi di settore che prevedono diversi criteri di quantificazione dei relativi canoni (cfr. articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).
  Si precisa, poi, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, «sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento».
  Tanto premesso, una possibile diversa interpretazione potrebbe essere giustificata dalla genericità del riferimento contenuto nell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337 al suolo demaniale, così che si potrebbe concludere nel senso che tutte le occupazioni effettuate dai soggetti in questione – comprese, quindi, anche quelle effettuate sul demanio marittimo (art. 822 c. c.) – siano assoggettate al canone patrimoniale istituito dai comuni ai sensi dei citati commi 816 e seguenti della citata legge n. 160 del 2019. Per la verità, tuttavia, nell'interpretazione si dovrebbe anche tenere adeguato conto di quanto previsto dall'articolo 9 della predetta legge n. 337 del 1968.
  Stante, quindi, la complessità del descritto quadro normativo, si potrebbe valutare un intervento legislativo chiarificatore rispetto al quale andrebbe, tuttavia, valutata la portata degli effetti finanziari.