• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02271/008 in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2271/8 presentato da URANIA GIULIA ROSINA PAPATHEU
martedì 15 giugno 2021, seduta n. 336

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ",
premesso che:
la direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 - c.d. Direttiva SUP (Single Use Plastic) - che contiene disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, vieta, dal prossimo 3 luglio, l'utilizzo di determinati prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio;
l'articolo 4 della direttiva, recante norma sulla riduzione del consumo, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022. Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica;
la Parte A dell'allegato alla direttiva reca l'elenco dei prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo, indicando:1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a)destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
l'articolo 12 della direttiva reca 'Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso" e dispone che per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva medesima, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato, è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione. Si prevede che entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblichi orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della direttiva stessa, se del caso;
a tale riguardo, non risultano ancora emanati gli orientamenti della Commissione europea a norma dell'articolo 12 della direttiva. Con riferimento alla emanazione di tali orientamenti, il gruppo di esperti della Commissione sta attualmente consultando gli Stati membri, risultando ancora talune criticità nella definizione degli orientamenti e non essendo attualmente ancora definito il quadro degli orientamenti europei in materia;
l'articolo 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2019/904. In particolare prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile; d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa; f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera; g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904;
tale direttiva sta suscitando polemiche e resistenze nel nostro paese a partire dal Presidente di Confindustria che ha affermato che le linee guida sulla direttiva chiudono di fatto un intero settore industriale. Tra le aziende che subiranno gli effetti più marcati ci sono sicuramente i produttori di bevande analcoliche, che in Italia sono per il 70% del totale imbottigliate in polietilene tereftalato (Pet);
lo stesso Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha definito la direttiva "assurda per la quale va bene solo la plastica che si ricicla. Questo a noi non può andar bene", e quello dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è andato oltre, parlando di "un approccio ideologico che penalizza le industrie italiane, lasciando sul terreno "morti e feriti" in termini di fallimenti aziendali e disoccupazione";
occorrerebbe, pertanto, in primis concedere come accaduto in altri Paesi Ue, almeno un ulteriore anno per far adeguare i singoli paesi alla nuova normativa, per permettere a tutte le imprese produttrici di plastica monouso, già gravate, come tutte, dalla crisi economica in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter smaltire le proprie forniture giacenti in magazzino;
tali misure seguono all'introduzione del nostro ordinamento dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI - c.d. plastic tax;
considerato che:
l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 - c.d. "Sostegni bis" - all'esame della Camera, proprio in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dalla plastic tax, in connessione al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive dell'imposta,
impegna il Governo:
ad adottare adeguate iniziative volte a tutelare le imprese produttrici italiane interessate dalla nuova normativa europea.
(numerazione resoconto Senato G11-quater.1)
(9/2271/8)
Papatheu, Gallone, Caligiuri, Alfredo Messina