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Atto a cui si riferisce:
C.5/06222 (5-06222)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 16 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-06222

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  il nostro Paese, con oltre 500 vini a DOCG, DOC e IGT, è il primo produttore mondiale di vino e il primo esportatore in volume. L'intero comparto rappresenta, pertanto, uno dei settori trainanti della nostra economia, non solo a livello nazionale.
  È quindi interesse del Governo tutelare l'intero comparto e il contesto della trattativa per la riforma della PAC rappresenta un'occasione particolarmente idonea.
  Ricordo che dal 2018, anno di presentazione da parte della Commissione europea degli schemi di Regolamento per la riforma della PAC, è in atto un acceso dibattito in merito alla proposta di introdurre una nuova categoria di prodotti «dealcolati», da usare congiuntamente al termine «vino».
  L'Italia si è sempre dichiarata contraria a tale proposta, dal momento che i trattamenti di dealcolazione privano il prodotto vino di gran parte delle sue caratteristiche organolettiche e ne modificano la composizione compromettendo, tra l'altro, il legame con il territorio.
  Il prodotto finale così trattato, inoltre, non è più conforme alla definizione di «vino», stabilita dal Regolamento di base che lo definisce come «prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica di uve o mosti avente un titolo alcolometrico non inferiore a 8,5 per cento di volume».
  Alla ferma opposizione dell'Italia, la Commissione europea ha risposto con un testo di compromesso, anch'esso ritenuto insoddisfacente in quanto salvaguarderebbe solo in minima parte le produzioni di qualità, vietando la dealcolizzazione totale per i vini con denominazioni di origine (DOP) e ad indicazione geografica (IGP) ma non quella parziale. Pertanto, i vini a IG potrebbero essere trattati ed etichettati unicamente come «parzialmente dealcolati».
  In tale contesto, è stato altresì fatto presente che la definizione dei prodotti parzialmente dealcolati proposta, risulterebbe in completo contrasto anche con la vigente definizione adottata in ambito internazionale dall'OIV (Organizzazione internazionale della Vigna e del Vino) che definisce il «prodotto parzialmente dealcolato» quello «cui è stato tolto al massimo il 20 per cento del grado alcolico posseduto dal vino prima della dealcolizzazione e che possiede un grado alcolico superiore al grado alcolico minimo del vino». In tal senso, il ricorso alla pratica della dealcolizzazione risulta ammissibile esclusivamente per effettuare piccole correzioni del grado alcolico dei vini.
  Peraltro, considerando che la possibilità di utilizzare le DOP e IGP per i prodotti vitivinicoli parzialmente dealcolati viene ricondotta nell'ambito della pertinente sezione vini DOP e IGP del Reg. 1308/2013, detta opportunità d'uso deve in ogni caso essere prevista negli specifici disciplinari di produzione al fine del mantenimento della denominazione.
  In tal senso, spetta ai produttori delle specifiche DOP e IGP la scelta finale di avvalersi o meno di questa nuova possibilità produttiva, in relazione alle particolari esigenze commerciali.
  Detto questo, assicuro l'interrogante che continueremo a sostenere con forza la nostra contrarietà all'assimilazione con le bevande dealcolizzate intervenendo a difesa del prodotto «vino», sia a livello comunitario che presso le competenti istituzioni internazionali (OIV), nel più ampio contesto di tutela e salvaguardia delle nostre produzioni di qualità.