• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02590 PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, PISANI Giuseppe - Al Ministro della salute. - Premesso che: grazie allo straordinario patrimonio di competenze operanti presso 50...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02590 presentata da ELISA PIRRO
mercoledì 9 giugno 2021, seduta n.334

PIRRO, CASTELLONE, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, PISANI Giuseppe - Al Ministro della salute. - Premesso che:

grazie allo straordinario patrimonio di competenze operanti presso 50 registri tumori di popolazione e 7 registri specializzati, e grazie al capillare assetto organizzativo nel territorio, i registri tumori italiani hanno garantito elevati standard di qualità al dato epidemiologico sulla patologia oncologica;

in data 22 marzo 2019 veniva approvata la legge n. 29 del 2019 recante "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione", entrata in vigore il 20 aprile 2019. La legge, oltre alla raccolta, all'analisi e alla pubblicazione di dati epidemiologici generali, mira alla sorveglianza epidemiologica oncologica e infettivologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo; è chiaro il riferimento a un importante ruolo che potrebbe essere rivestito dalla norma anche nell'attuale pandemia da COVID-19 in riferimento ai soggetti fragili portatori di malattia oncologica;

l'articolo 1, comma 2, prevede che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, "con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Con il regolamento di cui al primo periodo si provvede, altresì, a semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto disposto" dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017, "nell'ambito di un sistema integrato ed unico di flussi di dati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie";

il medesimo articolo 1, al comma 6, dispone che "Per le finalità della presente legge, il Ministro della Salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che, da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori, secondo standard nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tale soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti internet, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti";

l'articolo 2, comma 1, sancisce che "il Ministro della Salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con gli enti del terzo settore (...) diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, più rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza";

l'articolo 4, comma 1, prevede che "Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della Salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, per il controllo sanitario della popolazione con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale". Il comma 2 riporta "per 'referto epidemiologico' si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria";

l'Associazione italiana dei registri tumori (AIRTUM) ha meritoriamente creato e, da anni, gestisce una banca dati alimentata dai singoli registri tumori, locali e regionali, afferenti alla rete associativa. Infatti, "l'Associazione promuove la costituzione, la gestione e l'utilizzo di una Banca Dati Comune dei Registri Tumori. Tale Banca, nella quale i dati confluiscono in forma anonima, è lo strumento per il controllo di qualità, l'analisi e la pubblicazione comune e congiunta dei dati dei Registri. I dati in essa contenuti devono corrispondere agli standard qualitativi, tecnici come scientifici, definiti in sede internazionale dall'International Association of Cancer Registries e dall'European Network of Cancer Registries (art. 17 statuto AIRTUM)".

alla data odierna, la legge n. 29 del 2019 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 non hanno trovato piena attuazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rendere noti lo stato dell'arte e i tempi di emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 29 del 2019, nonché del decreto per l'istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione di cui all'articolo 4 della stessa legge;

quale sede fisica si intenda individuare per ospitare il registro tumori nazionale di cui all'allegato A del decreto, e la relativa banca dati nella quale verranno riversati i dati relativi ai casi incidenti di tumori rilevati dai registri tumori afferenti alla rete nazionale, nonché a quale organo tecnico si intenda attribuire il coordinamento della rete nazionale;

se si sia proceduto, altresì, ad individuare le relative risorse, il personale, nonché le infrastrutture materiali ed immateriali, atti a supportare le attività del registro tumori nazionale e la relativa banca;

se e quali formali interlocuzioni siano state avviate con soggetti aventi i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 29 per le finalità previste dal medesimo comma;

quali iniziative si intenda assumere per non disperdere lo straordinario patrimonio di competenze operanti presso i registri tumori italiani, nonché per preservare il capillare assetto organizzativo nel territorio, fattori che hanno garantito adeguati standard di qualità al dato epidemiologico sulla patologia oncologica;

se e come si intenda conferire nell'istituendo registro tumori nazionale i dati ad oggi rilevati dai registri tumori locali e regionali e, in atto, contenuti nella banca dati nella disponibilità dell'AIRTUM.

(3-02590)