• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02570 STEFANO, VATTUONE, ASTORRE, MANCA, COMINCINI, TARICCO, FERRARI, FERRAZZI, NANNICINI, D'ALFONSO, ROJC, CIRINNA', PINOTTI, FEDELI, COLLINA, MARCUCCI, CERNO, GIACOBBE - Al Ministro...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02570 presentata da DARIO STEFANO
martedì 8 giugno 2021, seduta n.333

STEFANO, VATTUONE, ASTORRE, MANCA, COMINCINI, TARICCO, FERRARI, FERRAZZI, NANNICINI, D'ALFONSO, ROJC, CIRINNA', PINOTTI, FEDELI, COLLINA, MARCUCCI, CERNO, GIACOBBE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

l'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel disciplinare la composizione dei Consigli comunali, quantifica il numero di consiglieri in relazione alla popolazione del Comune;

in particolare, il comma 4 stabilisce che "la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale";

tale criterio di commisurazione della popolazione rileva non soltanto al fine di determinare la composizione dei Consigli comunali, ma anche in relazione a tutti gli altri momenti del procedimento e del sistema elettorale la cui disciplina varia in relazione alla popolazione del Comune; ciò vale, in particolare, per quel che riguarda la determinazione del sistema elettorale applicabile e della validità della consultazione elettorale, ai sensi degli articoli 71 e seguenti del medesimo decreto legislativo; e vale altresì per il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81;

considerato che:

l'articolo 1, commi 227 a 237, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha sostituito il censimento decennale della popolazione con un censimento permanente della popolazione medesima, già in fase di prima attuazione da parte dell'ISTAT (le ultime rilevazioni disponibili risalgono infatti alla fine del 2019);

nel censimento permanente rientra anche l'indicazione della popolazione residente, scorporabile per Comuni, per cittadinanza, e per età;

considerato altresì che:

a oggi, si continua a far riferimento, ai fini dell'applicazione delle disposizioni richiamate, ai dati desumibili dall'ultimo censimento decennale della popolazione, risalente al 2011; ciò è fonte di rilevanti squilibri, oscillando la popolazione di numerosi Comuni attorno ai limiti stabiliti dalle disposizioni richiamate e ben potendo la stessa aver superato tali soglie nel periodo trascorso dall'ultimo censimento decennale, ovvero essersi collocata al di sotto di esse; ciò ha diretto impatto sulla definizione del numero dei consiglieri comunali assegnati, degli assessori nominabili e, per i Comuni a cavallo dei 15.000 abitanti, addirittura il sistema elettorale applicabile, con rilevanti implicazioni sullo stesso diritto di voto degli elettori, oltre che sulle concrete declinazioni del principio democratico e del principio rappresentativo nelle elezioni amministrative;

tuttavia, la disposizione di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 si limita a fare riferimento all'ultimo censimento "ufficiale" della popolazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia valutato l'opportunità, per le elezioni amministrative che si svolgeranno nel corso del 2021 e negli anni successivi, di fare ricorso, per il rilevamento della popolazione residente ai fini dell'applicazione delle disposizioni citate, ai dati desumibili dal censimento permanente della popolazione anziché ai dati dell'ultimo censimento decennale disponibile.

(3-02570)