• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/03045-A/033    premesso che:     il provvedimento in esame, l'atto camera A.C. 3045-A «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante disposizioni urgenti per la...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03045-A/033presentato daPLANGGER Albrechttesto presentato Martedì 8 giugno 2021 modificato Mercoledì 9 giugno 2021, seduta n. 521

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, l'atto camera A.C. 3045-A «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante disposizioni urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19» contiene, tra l'altro, una serie di misure volte a posticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni normative e/o di prorogare l'efficacia di leggi altrimenti in scadenza;
    in sede di conversione sono state presentate diverse proposte emendative che, causa tempi ristrettissimi, la Commissione non ha potuto esaminare accuratamente. Tra queste la proposta emendativa di prorogare l'entrata in vigore dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del Codice dei contratti pubblici, ove si stabilisce che i titolari di concessioni dirette dovranno affidare una quota pari all'80 per cento dei propri contratti mediante procedure di evidenza pubblica, per il resto (20 per cento) potendo ricorrere a società in house o a controllate/collegate;
    nel dettaglio, l'ANAC (Linee guida n. 11, Delibera del 4 luglio 2018) ha interpretato l'articolo 177 come obbligo per i menzionati concessionari (non già di affidare con gara l'attività che non si intende eseguire direttamente ma) di esternalizzare l'80 per cento di tutte le attività oggetto della concessione, anche nei casi in cui l'attività venga svolta tramite proprio personale direttamente;
    da un punto di vista operativo questo comporterebbe l'esternalizzazione dell'80 per cento del valore di fattori della produzione tipicamente interni quali, ad esempio, il lavoro (comprensivo di salari, stipendi oneri sociali, TFR ed altri costi) ed immobilizzazioni materiali ed immateriali;
    il processo di esternalizzazione avrebbe un costo economico e sociale elevato. Infatti la norma e la sua interpretazione da parte di ANAC comporterebbero la necessità, da parte delle imprese – nei settori del servizio rifiuti, distribuzione di energia elettrica e gas – di operare una riduzione della forza lavoro a fronte della esternalizzazione delle attività compresa fra l'80 per cento ed il 95 per cento precedentemente operativo, questo significherebbe la perdita di circa 145.000/170.000 posti di lavoro nel breve-medio periodo;
    già il Consiglio di Stato, nel parere richiesto da ANAC sulla bozza di Linee Guida (parere n. 1582/2018), ha precisato che la lettura effettuata da ANAC segnala forti «dubbi di costituzionalità della norma così interpretata. In particolare l'obbligo di esternalizzare, per raggiungere la soglia dell'80 per cento, anche attività che potrebbero essere eseguite in proprio avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione aziendale, e dei mezzi, strumenti e risorse esclusivamente appartenenti al concessionario, sembra in contraddizione con i principi scaturenti dall'articolo 41 Cost.»;
    tali ragioni sollecitano invero un intervento legislativo e, nelle more (analogamente a quanto avvenuto in sede di conversione del decreto-legge cd. «Sblocca cantieri»), la necessità di prorogare l'entrata in vigore dell'articolo 177, quanto meno al 1 gennaio 2023,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti idonei al fine di prorogare l'entrata in vigore dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016 quanto meno al 1o gennaio 2023 relativamente alle connessioni, escluse quelle stradali.
9/3045-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta)  Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.