Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/03045-A/069 premesso che:
la persistenza del comma 687 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per l'anno 2019) rischia di paralizzare l'accordo quadro...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/03045-A/069presentato daFASSINA Stefanotesto presentato Martedì 8 giugno 2021 modificato Mercoledì 9 giugno 2021, seduta n. 521
La Camera,
premesso che:
la persistenza del comma 687 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per l'anno 2019) rischia di paralizzare l'accordo quadro preliminare al rinnovo di tutti i contratti del comparto e della dirigenza pubblica;
la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del SSN nell'Area Sanità per effetto del predetto comma non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui – come prevedibile – condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;
nel merito, la norma eccede la propria competenza in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) riserva – e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma – alla contrattazione tra A.Ra.N. e Confederazioni sindacali;
il tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività sindacale per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle regioni, degli enti locali, dei ruoli PTA dei SSN e i segretari comunali e provinciali. A nulla rileva la mancata attuazione della delega ex lege n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, regioni ed enti locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;
l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario, sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbero trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ 13 luglio 2016 e dunque correttamente tale CCNQ ne ha previsto la collocazione nell'Area Funzioni Locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di regioni e comuni ed altri enti territoriali;
non deve fuorviare l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PTA (con relativo onere sul Fondo Sanitario Nazionale) e che nulla ha a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dal decreto legislativo n. 229 del 1999;
tra le altre conseguenze pratiche la norma:
espropria prerogative esclusive della contrattazione e ne condiziona l'azione;
lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal decreto del Presidente della repubblica n. 61 del 1979 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN. Ciò in quanto:
dal punto di vista ordinamentale – come la restante dirigenza tecnico-amministrativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali – lo status giuridico della dirigenza dei ruoli PTA è disciplinato dalla fonte del decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 26) e non dalla norma speciale del decreto legislativo n. 502 del 1992 (articolo 15), applicabile alla sola dirigenza sanitaria;
dal punto di vista contrattuale e lavorativo – pur condividendo i medesimi contesti lavorativi – la dirigenza dei ruoli PTA del SSN già ora si differenzia in modo significativo dalla dirigenza del ruolo sanitario: non può esercitare attività libero-professionale o prestazioni aggiuntive, non effettua lavoro straordinario e/o in turni, non ha indennità economiche di rilievo (quali l'indennità di rapporto esclusivo e di specificità medica), ma soprattutto è una dirigenza gestionale e non professionale;
è necessario, quindi, garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5.000 unità impegnate in funzioni strategiche (avvocati, ingegneri tecnici/gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, eccetera), a causa della confluenza nell'Area Sanità – che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario – per una mera questione matematica (in numeri assoluti e anche con riferimento al criterio vigente « ope legis» della soglia minima del 5 per cento per conseguire la rappresentatività sindacale), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie organizzazioni rappresentative;
la collocazione della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, da parte del CCNQ 13 luglio 2016, nell'Area Funzioni Locali (insieme alla dirigenza di comuni e delle regioni così da formare un unicum della dirigenza dei territori) e della dirigenza sanitaria (medica e non medica) unitariamente ed in via esclusiva nell'Area Sanità, ha avuto invece precisamente lo scopo di permettere la contrattazione di dirigenze omogenee per status giuridico ed economico al fine di consentire la loro armonizzazione,
impegna il Governo
ad adottare le necessarie iniziative normative al fine di consentire la proroga anche per il triennio 2022-2024 per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del Servizio sanitario nazionale, della permanenza nell'area della contrattazione collettiva della sanità.
9/3045-A/69. Fassina.