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Atto a cui si riferisce:
C.5/06185 (5-06185)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-06185

  Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante relativa alle iniziative adottate per rendere corretto il ciclo di smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) si osserva che, durante l'emergenza COVID-19, è stato necessario operare la classificazione e la corretta gestione, smaltimento compreso, dei rifiuti da DPI (in particolare: mascherine e guanti).
  A questo proposito, l'ISPRA il 16 maggio 2020 ha pubblicato il rapporto «rifiuti costituiti da DPI usati», nel quale ha fornito le indicazioni sul corretto smaltimento degli stessi in base alla diversa tipologia di utenza e di attività che li ha generati.
  Nel documento, si chiarisce che le istruzioni sono state impartite nella fase di lockdown per la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze produttive e commerciali i cui rifiuti sono assimilati agli urbani.
  Durante la «Fase 2» dell'emergenza, le stesse indicazioni hanno trovato applicazione anche per le ulteriori utenze produttive e commerciali, i cui rifiuti sono assimilati agli urbani.
  Per le utenze i cui rifiuti non sono assimilati agli urbani, l'attribuzione del codice resta in capo al produttore secondo la procedura di classificazione illustrata nel citato rapporto ISPRA, e le modalità gestionali dovranno essere valutate sulla base delle caratteristiche dei rifiuti medesimi.
  Inoltre, ISPRA ha ribadito che, per le utenze sanitarie, si applica quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, che individua la corretta codificazione dei rifiuti sia ai fini della classificazione che per le relative modalità di gestione, nonché ha stimato che la potenziale produzione di rifiuti di DPI nell'arco del 2020, ha avuto un valore medio di 300.000 tonnellate.
  Fra i principali provvedimenti del Governo per far fronte a questa emergenza, si segnala l'articolo 229-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, riguardante proprio lo smaltimento dei DPI, che ha previsto che il Ministero dell'ambiente oggi della transizione ecologica emanasse linee guida, sentiti ISPRA e ISS, per l'individuazione delle modalità di raccolta dei DPI usati. Tali linee guida sono ancora in corso di redazione.
  Ai sensi dei decreto-legge n. 18 del 2020, inoltre, questo Ministero ha il compito di definire, tramite decreto, specifici criteri ambientali minimi (CAM), in raccordo con il Ministero della salute, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti derivanti dall'uso di mascherine filtranti nonché, dove possibile, di altri dispositivi medici e DPI. L'adozione del decreto ha lo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.
  In particolare, i CAM relativi alle mascherine filtranti, prodotte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, prevedono che le mascherine «di comunità», ovvero destinate al personale non sanitario, siano riutilizzabili.
  Il requisito di riutilizzabilità sarà obbligatorio per tutte le forniture pubbliche di mascherine di comunità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016 («Codice dei contratti pubblici»).
  Considerando che le mascherine riutilizzabili possono essere adoperate in media 50 volte, senza arrecare alcun limite alla sicurezza dei lavoratori, risulta evidente che si registrerà un consistente riduzione del volume dei rifiuti derivante dall'utilizzo di questi prodotti.
  Allo stato attuale lo schema di decreto di definizione dei CAM ha già acquisito il parere del Ministero della salute ed è in fase di perfezionamento per la successiva emanazione.