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Atto a cui si riferisce:
C.5/06187 (5-06187)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-06187

  Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, secondo quanto riferito dalla Regione Sicilia si osserva che l'iter del progetto è iniziato come demolizione e ricostruzione di un edificio già esistente e non trattasi quindi di nuova costruzione.
  Al progetto, presentato nel 2007, sono infatti allegate le foto degli edifici, allora da demolire (e oggi demoliti), costituiti da fabbricati in muratura, databili sicuramente ante 1940.
  La Soprintendenza di Catania, nel 2007/2008 non poteva negare il diritto dei proprietari a demolire e ricostruire gli edifici di proprietà, non potendo altrimenti giustificare ulteriore compressione della proprietà privata.
  Come stabilisce l'articolo 146, comma 4, decreto legislativo n. 42 del 2004, «l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio», ed è quindi competenza del Comune verificare l'ammissibilità dell'intervento in questione rispetto a tutte le norme vigenti in materia di trasformazione urbanistica del territorio, prima del rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio.
  Va inoltre aggiunto che la proposta di imposizione del vincolo paesaggistico (risalente al 17 novembre 2003) non si è mai conclusa con l'adozione di un decreto.
  In data 10 febbraio 2021, non avendo la ditta ottemperato alla prescrizione della comunicazione dei lavori, così come indicato nell'autorizzazione dell'8 novembre 2021, la Sezione Archeologica della Regione ha sospeso i lavori per ulteriori approfondimenti di natura archeologica. Gli accertamenti sono tutt'ora in corso.
  Il 14 aprile scorso, la Sezione Archeologica della Regione Sicilia ha avviato il procedimento di tutela, con vincolo diretto ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, delle strutture archeologiche presenti nelle aree contermini a quelle in oggetto.
  La sezione Paesaggistica della Soprintendenza ha avviato, altresì, in data 5 maggio 2021, la dichiarazione di tutela, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con decreto legislativo n. 42 del 2004, e della L.R. 12 luglio 2018 n. 12.
  Per quanto fin qui espresso la Regione ha rappresentato che la condotta della Soprintendenza è stata improntata al rispetto delle norme e dei vincoli vigenti nell'area.