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Atto a cui si riferisce:
C.5/06137 Interrogazione a risposta in commissione 5-06137presentato daPAGANO Alessandrotesto presentato Venerdì 4 giugno 2021 modificato Martedì 1 giugno 2021 in Commissione VI (Finanze)...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 1 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06137

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano gli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 i quali prevedono che i creditori della Pubblica Amministrazione possono compensare i crediti certificati presso la piattaforma telematica gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze con i debiti tributari dovuti a seguito dell'iscrizione a ruolo presso gli agenti della riscossione.
  Gli Onorevoli interroganti evidenziano che la possibilità di compensare i crediti maturati dalle imprese nei confronti della P.A. con i debiti tributari iscritti a ruolo è prevista di anno in anno mediante apposite disposizioni di carattere temporaneo e, pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intendano adottare specifici e automatici meccanismi applicativi che consentano agli operatori economici di potere compensare sempre i propri crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della P.A. con i debiti tributari iscritti a ruolo.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, l'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
  Il riferimento all'anno 2014, è stato poi aggiornato di volta in volta nel tempo con successive, specifiche disposizioni; da ultimo l'articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito per gli anni 2019 e 2020 la compensazione dei crediti commerciali con le somme iscritte a ruolo comprese nei carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.
  Tanto premesso, si rileva preliminarmente che, come evidenziato dai dati pubblicati nell'apposita sezione del sito web istituzionale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e riferiti alle fatture emesse negli ultimi anni, le pubbliche amministrazioni hanno conseguito un miglioramento dei tempi di pagamento sistematico e continuo.
  Deve altresì precisarsi la scelta di estendere progressivamente la possibilità di procedere alla compensazione in parola posticipando di volta in volta la data entro la quale i carichi devono essere stati affidati agli agenti della riscossione (da ultimo con l'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge n. 41 del 2021 che, per l'anno in corso, fa riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020), deriva dalla necessità di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, limitando l'applicazione dell'istituto a debiti sufficientemente risalenti, per i quali le previsioni di incasso siano ormai ridotte e non si determini una perdita di gettito e un correlato aumento del fabbisogno finanziario.
  Una facoltà di compensazione sostanzialmente illimitata, soprattutto se estesa alle imposte correnti, determina infatti effetti negativi a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate fiscali e contributive, in quanto la prospettiva di siffatta compensazione generalizzata, oltre a incentivare per il futuro il mancato versamento da parte dei creditori commerciali nella prospettiva di una compensazione, ritarderebbe, nella migliore delle ipotesi, l'effettivo incasso da parte degli enti pubblici impositori. Tale incasso avverrebbe, infatti, solo a seguito del successivo, eventuale, recupero presso l'ente debitore commerciale, con effetti negativi sul bilancio degli stessi enti impositori, in particolare per il bilancio dello Stato, e sui saldi di finanza pubblica soprattutto per il primo anno. In merito alla effettiva possibilità di recupero, giova sottolineare che, qualora l'ente debitore commerciale non provveda a versare le somme alla data prevista di pagamento indicata nella certificazione, tale circostanza darebbe origine ad un processo di recupero dall'esito incerto e comunque con tempi ulteriormente dilatati.
  Il predetto impatto negativo sarebbe peraltro di difficile quantificazione e, pertanto, dovrebbe essere stimato, secondo un approccio prudenziale, ipotizzando un ricorso alla procedura di compensazione da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati.
  È opportuno altresì rilevare che la gestione del meccanismo di compensazione attraverso il modello F24 determinerebbe aspetti problematici dal punto di vista finanziario e procedurale, legati alla necessità di dotare la contabilità speciale «Fondi di bilancio» delle risorse necessarie ad attuare le compensazioni con riferimento ad importi notevolmente incrementati.