• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/00764/202    premesso che:     il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00764/202presentato daGIACOMETTO Carlotesto diGiovedì 12 luglio 2018, seduta n. 25

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno il 30 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/202. Giacometto.