• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/02558 MARINO, GARAVINI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che: a partire dal 2021, l'esenzione fiscale al 50 per cento sull'IMU sulla prima casa di proprietà in Italia...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-02558 presentata da MAURO MARIA MARINO
giovedì 27 maggio 2021, seduta n.332

MARINO, GARAVINI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

a partire dal 2021, l'esenzione fiscale al 50 per cento sull'IMU sulla prima casa di proprietà in Italia dei pensionati AIRE è resa possibile dall'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), che recita testualmente: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";

in base a tale norma, possono beneficiare dell'esenzione del 50 per cento dell'IMU i percettori di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti all'estero, a prescindere dalla nazionalità, che siano proprietari di immobile in Italia (vale solo per un'unità immobiliare a uso abitativo), non locata o data in comodato d'uso ed a prescindere dal Paese di residenza "residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia";

per "pensione in regime di convenzione internazionale" si intende una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all'estero in un Paese convenzionato, comunitario ed extracomunitario;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

diversi connazionali segnalano problemi con i loro comuni di residenza in Italia, che si rifiuterebbero di riconoscere il diritto all'esenzione IMU, obiettando il concetto di "pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia", escludendo, in base a quanto riferito da alcuni siti di informazione fiscale on line, la possibilità dell'esenzione per i cittadini di svariati Paesi, a loro parere preclusi dalla convenzione internazionale;

l'INPS, secondo quanto riportato sul sito ufficiale, indica, in relazione alla domanda di "pensione in regime di convenzione internazionale", i lavoratori comunitari, extracomunitari (dipendenti pubblici e privati), che abbiano maturato periodi assicurativi in Italia, in stati membri dell'Unione europea, negli Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e in Svizzera o in Stati extracomunitari;

alcuni consulenti fiscali, nondimeno, hanno diffuso un'interpretazione errata della legge, inducendo alcune Amministrazioni a mettere in discussione il diritto di esonero dei connazionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emettere una circolare rivolta alle amministrazioni comunali e finalizzata a chiarire l'effettivo diritto dei pensionati AIRE di usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020.

(3-02558)