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Atto a cui si riferisce:
C.5/05270 (5-05270)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-05270

  La risposta alla presente interrogazione riguarda una vicenda molto complessa che, per una migliore comprensione, conviene riassumere nei passaggi essenziali.
  Con provvedimento del 4 settembre 2017, adottato a norma dell'art. 1475, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), il Ministero della difesa ha negato l'assenso alla costituzione dell'associazione «Unione Forestali Carabinieri e diritti - UNFORCED», dalle dichiarate finalità culturali e ricreative, considerandola invece nei fatti di natura sindacale e quindi vietata dal comma 2 del medesimo art. 1475.
  Tanto premesso, a seguito di un'articolata vicenda processuale il Consiglio di Stato, con sentenza 3859/2019, ha confermato la decisione del TAR Lazio n. 409/2018, annullando il diniego di assenso dell'Amministrazione militare e riaffermando, al contempo, l'onere, in capo alla medesima amministrazione, di riesaminare la domanda di autorizzazione alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 in materia di Associazioni professionali tra militari a carattere sindacale.
  A seguito della statuizione dei giudici del Consiglio di Stato, l'amministrazione ha riavviato l'iter istruttorio volto al rilascio dell'assenso ministeriale, richiedendo all'Associazione documentazione integrativa o sostitutiva di quella originariamente prodotta con l'istanza del 7 febbraio 2017; tuttavia, a tale richiesta, non è seguito l'invio di alcuna documentazione da parte dell'Associazione, ma solo una lettera, datata 23 luglio 2019, con cui la stessa ribadiva il carattere culturale del sodalizio e sosteneva, altresì, di non aver bisogno dell'assenso ministeriale.
  Sul merito della questione l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta con due pareri, con cui sono state evidenziate alcune criticità che si ritiene utile riportare testualmente: «...sebbene vi sia stato un mutamento giurisprudenziale e normativo che ha portato al riconoscimento del diritto di libertà sindacale anche a favore delle Forze armate, permangono pur sempre i c.d. limiti fissati dalla legge.
  A tal riguardo, sembra potersi escludere, in termini prossimi alla certezza, che il sodalizio in discussione sia rispettoso di tali confini.
  Segnatamente, in spregio a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (e successivamente dalle Circolari Ministeriali) che vieta sia l'adesione dei singoli militari ad altre Associazioni sindacali sia l'accesso nei sindacati militari anche a soggetti che non ricoprono lo Status di militare, l'articolo 6 dello Statuto, stabilisce che possono aderire tutti i cittadini che ne condividono scopi e principi.
  Parimenti, gli articoli 3 dell'Atto costitutivo e dello Statuto prevedono l'obbligo di favorire il processo federativo tra associazioni aventi scopi e finalità similari, così aggirando l'obbligo di sottoporre i propri atti fondativi al vaglio preventivo del Ministero della Difesa, nonché l'obbligo di essere composti esclusivamente da militari.
  In contrasto con l'obbligo di garantire un sistema di finanziamento trasparente, l'articolo 4 dello Statuto prevede che il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo dei soci e dagli eventuali beni mobili ed immobili acquisiti nel tempo nonché, da donazioni, sovvenzioni e contributi da parte degli associati o di soggetti terzi, pubblici o privati. Ciò determina il rischio evidente che l'Associazione riceva finanziamenti da parte di soggetti non individuabili ex ante, eventualmente appartenenti a forze politiche portatrici di interessi contrastanti con quelli propri dell'Istituzione militare».
  Sulla base di tali presupposti, il Ministro della Difesa, con decreto in data 22 settembre 2020, non ha accolto l'istanza di assenso datata 7 febbraio 2017.
  Avverso tale ultimo provvedimento, la UNFORCED, in data 2 febbraio 2021, ha proposto ricorso al TAR Lazio e il Giudice ha accolto il ricorso in sede cautelare, sospendendo il provvedimento del Ministro e rinviando la discussione nel merito al 30 marzo 2022.
  In tale contesto, al fine di porre rimedio alla oggettiva situazione di indeterminatezza venutasi a creare (non potendosi configurare l'accoglimento del provvedimento cautelare come pienamente sostitutivo dell'assenso ministeriale ai sensi dell'articolo 1475 del Codice dell'Ordinamento Militare), il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha fatto istanza al Giudice per anticipare la discussione fissata appunto al 30 marzo 2022.