• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/06078 (5-06078)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06078

  L'onorevole interrogante chiede di sapere se il Governo intende assumere iniziative per superare l'attuale situazione di disparità di trattamento tra lavoratori che possono usufruire della vaccinazione in azienda e coloro che, dovendo rivolgersi a strutture sanitarie accreditate, sono invece costretti ad utilizzare le ferie o i permessi.
  Il Protocollo per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro prevede che il lavoratore che decide di prendere parte alla campagna vaccinale promossa dalla propria azienda non dovrà chiedere ferie o permessi qualora la somministrazione avvenga nel luogo e durante l'orario di lavoro.
  Il Legislatore, con l'articolo 31, comma 5, del decreto-legge n. 41 del 2021, ha introdotto uno specifico regime per regolare l'assenza del personale scolastico che intenda sottoporsi alla vaccinazione contro il COVID-19.
  Viene infatti previsto che tale assenza sia giustificata in ragione della particolare motivazione che l'ha determinata e che essa non comporti per il lavoratore alcuna decurtazione di carattere economico.
  Per gli altri lavoratori, invece, allo stato occorre fare riferimento agli istituti normativi ordinari per giustificare l'assenza dal lavoro qualora la somministrazione del vaccino sia stata fissata in concomitanza con l'orario di lavoro.
  In linea generale, si rileva che i contratti collettivi rendono disponibili:

   a) permessi retribuiti, per visita medica (con certificazione anche oraria della stessa) o, in alternativa, l'imputazione delle ore di assenza al monte ore di permessi spettanti a fronte della riduzione dell'orario di lavoro o delle ex-festività;

   b) permessi non retribuiti.

  Qualora il lavoratore, successivamente alla somministrazione, per effetto di eventuali reazioni alla vaccinazione non sia in condizioni di riprendere l'attività lavorativa, potrà invece assentarsi previa presentazione di certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria competente (tra cui il medico di famiglia).
  Certamente la questione merita particolare attenzione, al fine di evitare disparità di trattamento tra i lavoratori che si vaccinano in azienda e quelli che si vaccinano in strutture sanitarie accreditate. A tal fine, assicuro l'impegno del Ministero del lavoro a valutare l'introduzione di un regime di carattere generale che assicuri una specifica tutela in favore di tutti i lavoratori che debbano assentarsi dal lavoro per sottoporsi alla vaccinazione.