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Atto a cui si riferisce:
C.5/06080 (5-06080)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06080

  Il decreto-legge n. 104 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, ha esteso il diritto alla maggiorazione previsto dalla legge n. 448 del 2001 (cosiddetto «incremento al milione»), finora spettante ai soggetti con più di sessanta anni, agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni.
  Tale maggiorazione è riconosciuta a condizione che vengano rispettati i limiti di reddito personali previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con quelli del coniuge, per quelli coniugati).
  A seguito dell'emanazione del citato decreto-legge, l'INPS ha emanato la circolare n. 107 del 23 settembre 2020, nella quale ha indicato il riconoscimento d'ufficio della maggiorazione entro i limiti reddituali, che da ultimo, per l'anno 2020, sono i seguenti:

   a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

   b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

    redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;

    redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

  Se entrambi i coniugi hanno diritto all'incremento, questo concorre al calcolo reddituale.
  Pertanto, nel caso in cui l'attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all'altro coniuge.
  Se invece il limite non viene raggiunto, l'importo dell'aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell'aumento già riconosciuto all'altro.
  Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
  Il limite reddituale di 8.469,63 è dato dal prodotto mensile di euro 651,51 per tredici mensilità. A titolo di esempio se un invalido non ha altri redditi ed è titolare di due pensioni, la misura economica di entrambe le prestazioni costituisce reddito che potrà essere maggiorato, per differenza, fino a euro 651,51.
  Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge n. 388 del 2000, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
  Si evidenzia invece, ai fini di quanto richiesto dall'interrogante, che – a legislazione vigente – per il raggiungimento del limite reddituale concorrono le pensioni possedute a qualsiasi titolo dal titolare e dal coniuge.
  Ciò premesso, ritengo che il tema sollevato sia meritevole della massima attenzione, trattandosi di soggetti svantaggiati per le quali occorre garantire il massimo livello di tutela e di sostegno. Al riguardo, ritenendo certamente condivisibile la finalità sottesa alla richiesta di cumulabilità delle pensioni di invalidità, assicuro l'impegno del Ministero del lavoro a considerare la fattibilità di un intervento in tale senso, facendo presente comunque che dovrà essere oggetto di una valutazione più complessiva, che tenga conto anche dei debiti criteri di sostenibilità finanziaria e di omogeneità con l'intero sistema assistenziale e previdenziale.