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Atto a cui si riferisce:
S.4/02490 DI MICCO, ANGRISANI, GAUDIANO, RICCIARDI, GIANNUZZI, PACIFICO, TONINELLI - Al Ministro della difesa. - Premesso che: la Direzione generale per il personale militare del Ministero della...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 106
all'Interrogazione 4-02490

Risposta. - Il concorso straordinario per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è stato previsto, per il solo anno 2018, dal provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere, emanato con il decreto legislativo n. 94 del 2017 che, novellando il codice dell'ordinamento militare con l'articolo 2197-ter, ha disposto tale specifica forma di reclutamento.

Il provvedimento, rivolto al personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986 (anche a quello in congedo da un limitato periodo di tempo), trae origine, integrandola, dalla disciplina transitoria del decreto legislativo n. 196 del 1995 che prevedeva per il citato personale una serie graduale di opportunità di progressione di carriera, calibrate in relazione alle anzianità di servizio maturate e alle eventuali selezioni superate, a compensazione del pregiudizio sofferto in conseguenza della sopravvenuta istituzione di ruoli distinti per sergenti e marescialli e della conseguente limitazione nell'avanzamento professionale. In particolare, i sergenti di complemento che avevano superato le selezioni per la partecipazione al corso per la successiva ammissione al concorso ai sensi della legge n. 212 del 1983 sono stati direttamente inquadrati nel servizio permanente, come disposto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 196 del 1995. I sergenti e i volontari che non avevano ancora superato tali selezioni e che avevano maturato una determinata anzianità di grado sono stati, invece, ammessi a concorsi straordinari sulla base dell'anzianità di servizio maturata, in aderenza agli articoli 35 e 36 della medesima norma. Infine, i sergenti e volontari con una minore anzianità di servizio (meno di due anni) e, quindi, con minori aspettative, hanno avuto comunque la possibilità di partecipare ai concorsi sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 37.

Il legislatore, con il riordino del 2017, ha ripreso le linee tracciate nel 1995, prevedendo il concorso straordinario (da finanziare attraverso le risorse rese disponibili per il citato provvedimento di riordino) quale ulteriore, definitiva opportunità esclusivamente riservata a coloro che avevano maggiori anzianità di servizio (e quindi maggiori aspettative), adottando il requisito del titolo di studio all'epoca previsto dalla legge n. 212 del 1983 (scuola dell'obbligo).

La determinazione del numero dei posti a concorso, ripartita per ruoli di provenienza e per forza armata di appartenenza, è stata stabilita, ai sensi del citato articolo 2197-ter del codice, con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 ottobre 2018.

Al riguardo, nel confermare che tali posti non sono stati interamente coperti, si evidenzia che per la copertura dei posti rimasti vacanti, la possibilità di indire una nuova selezione è preclusa dall'inequivocabile disposto normativo del citato articolo 2917-ter, che limita l'indizione del concorso straordinario al solo anno 2018.

GUERINI LORENZO Ministro della difesa

14/05/2021