Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
S.4/05365 D'ARIENZO, BITI, D'ALFONSO, STEFANO, FEDELI, IORI, ALFIERI, BOLDRINI, MISIANI, PITTELLA, LAUS, GIACOBBE, FERRAZZI, TARICCO, CIRINNA', ROJC, VALENTE, VERDUCCI, NANNICINI - Al Ministro per la...
Atto Senato
Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 106
all'Interrogazione 4-05365
Risposta. - Si premette che l'interrogante pone una questione di estremo interesse per l'amministrazione, anche alla luce dell'intervento comunitario su tale materia. Come noto, tra le misure introdotte negli ultimi anni a favore della genitorialità, nell'ottica di una migliore condivisione della cura dei figli, l'articolo 4, comma 24, lett. a), della legge n. 92 del 2012 ha istituito il congedo per i padri lavoratori, prevedendo che " il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione".
Il congedo, inizialmente introdotto in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, è stato poi oggetto di successivi interventi di modifiche. Dapprima l'articolo 1, comma 205, della legge n. 208 del 2015, nel prorogare la vigenza della misura anche per l'anno 2016, ha portato a due giorni il congedo obbligatorio, al quale si aggiungono ulteriori due giorni facoltativi in sostituzione della fruizione di analogo congedo da parte della madre. L'articolo l, comma 354, della legge n. 232 del 2016, nel prorogare la misura anche per gli anni 2017, 2018 e 2019, ha poi stabilito che la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è di 2 giorni per l'anno 2017, di 4 giorni per l'anno 2018 e di 5 giorni per il 2019. Inoltre, per gli anni 2018 e 2019, è stato previsto che il padre lavoratore dipendente possa astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. È stato ulteriormente prorogato per l'anno 2020 e portato a 7 giorni con l'articolo 1, comma 342, della legge n. 160 del 2019 (legge di stabilità per il 2020).
Da ultimo in tema di congedi, la legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 363, della legge n. 178 del 2020) ha prorogato anche per il 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata a 10 giorni e disponendo che anche per il 2021 (così come previsto per il 2020) il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).
La medesima legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 25) ha altresì esteso il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità ai casi di morte perinatale. L'INPS con la circolare n. 42 dell'11 marzo 2021 ha specificato che la tutela deve essere garantita in caso di molte perinatale avvenuta nei primi 10 giorni di vita del minore. Pertanto, il congedo può essere fruito, entro i 5 mesi successivi alla nascita (e non al decesso) del figlio, anche nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 280 settimana di gestazione o di decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita).
Tratto comune dei descritti interventi di modifica, che, per far fronte agli oneri conseguenti, hanno anche previsto appositi stanziamenti per ciascuna annualità, è quello di aver lasciato invariata la platea dei destinatari. L'istituto, infatti, risulta fruibile esclusivamente dai dipendenti delle aziende private, in quanto l'articolo 1, comma 8, della legge n. 92 del 2012 prevede espressamente che "il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche".
Invero, l'estensione del congedo di paternità ai dipendenti pubblici è suscettibile di comportare ulteriori oneri economici a carico della finanza pubblica, al momento non quantificabili. Tale circostanza ha evidentemente impedito, fino ad oggi, di dare attuazione alle misure previste dal menzionato articolo l, comma 8, della legge n. 92 del 2012, che sono finalizzate ad individuare e definire gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Al momento, pertanto, in materia di cura dei figli e congedi per i genitori, la normativa di riferimento è quella contenuta unicamente nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, nel quale la disciplina del congedo di paternità ovvero parentale è riconducibile alle previsioni degli articoli 28 e 32.
Tuttavia, si coglie l'occasione di rispondere all'interrogazione per confermare l'intenzione del Governo (già contenuta nell'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle funzioni centrali di provvedere in sede di rinnovo contrattuale) di affrontare anche il tema del welfare contrattuale, prevedendo che la contrattazione nazionale possa prevedere interventi in grado di soddisfare le diverse esigenze del personale, tenendo conto delle sue caratteristiche dal punto di vista demografico e familiare. In tale contesto il sostegno alla genitorialità, insieme alle prestazioni sanitarie, all'istruzione e alla mobilità sostenibile, costituisce un'area di intervento tra le più importanti.
È preciso obiettivo del Ministro inquadrare la fattispecie in un più ampio contesto di riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, avviando al più presto una revisione completa e sistemica di tutta la normativa relativa al sostegno alle famiglie e un'armonizzazione della disciplina sui congedi parentali in ambito pubblico e ambito privato.
BRUNETTA RENATO Ministro per la pubblica amministrazione
18/05/2021