• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03099/079    premesso che:     i commi 1 e 2 dell'articolo 22 del decreto-legge in esame dispongono la proroga della ferma dei 190 medici e 300 infermieri militari temporaneamente...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03099/079presentato daTESTAMENTO Rosa Albatesto diMartedì 18 maggio 2021, seduta n. 510

   La Camera,
   premesso che:
    i commi 1 e 2 dell'articolo 22 del decreto-legge in esame dispongono la proroga della ferma dei 190 medici e 300 infermieri militari temporaneamente arruolati in relazione all'emergenza COVID-19 sulla base di quanto previsto dal comma 1, articolo 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La decisione di continuare ad avvalersi di tale personale – si legge nella relazione tecnica al provvedimento – prende l'abbrivo, col protrarsi dello stato d'emergenza e in vista dell'attuazione del piano vaccinale, «dalla necessità di preservare le specifiche competenze acquisite e consolidate sul campo»;
   considerato che:
    l'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, proprio a seguito dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e con la specifica finalità di incrementare il personale necessario al rafforzamento dei reparti di terapia intensiva e sub intensiva, ha previsto su tutto il territorio nazionale la possibilità per gli enti del servizio sanitario nazionale di stipulare contratti di lavoro autonomo (collaborazione coordinata e continuativa o partita IVA) con personale medico-infermieristico e operatori socio-sanitari per meglio garantire la cura e assistenza dei pazienti affetti da COVID-19;
    il comma 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto inizialmente la possibilità di prorogare i contratti di cui sopra fino al 31 dicembre 2021, ma il successivo decreto-legge 31 dicembre 2020 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 (cosiddetto decreto mille proroghe) ha invece stabilito che le disposizioni contenute nell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 fossero prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021;
    il limite temporale del 30 aprile 2021, esteso nel frattempo al 31 luglio 2021 solo ed esclusivamente per i contratti di lavoro autonomo sottoscritti dai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, ha comportato per molti infermieri e operatori socio-sanitari la brusca interruzione del rapporto di lavoro, nonostante abbiano svolto il loro prezioso e meritevole servizio nei mesi più incerti e difficili della pandemia, con turni massacranti e mettendo seriamente a rischio la propria salute;
   ritenuto che:
    sia più opportuno e utile, anche in un'ottica di miglioramento dell'offerta sanitaria pubblica, continuare anche in futuro a fare affidamento sulle competenze professionali acquisite dal personale medico, infermieristico e socio sanitario di cui sopra, soprattutto per il valore inestimabile delle competenze e professionalità acquisite sul campo, strettamente legate alla gestione di situazioni ad altissimo rischio, in un periodo in cui si conosceva poco o nulla del virus, se non purtroppo le alte probabilità di contagio e l'altrettanto elevato numeri di decessi. A riconoscimento, inoltre, dell'impegno e dell'abnegazione dimostrati nella lotta contro la pandemia l'intero corpo sanitario italiano, compresi anche gli operatori richiamati in premessa, è ufficialmente candidato al premio Nobel per la pace 2021,

impegna il Governo

a prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi del personale medico, infermieristico e socio sanitario assunto con contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ovvero a mettere in atto, nel rispetto delle proprie competenze, ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a tenere in considerazione il lavoro eroico e ad altissimo rischio svolto dal personale di cui sopra nel contrasto e cura dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito delle future procedure di selezione pubblica bandite da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
9/3099/79. Testamento, Massimo Enrico Baroni, Trano, Termini, Menga, Giuliodori, Costanzo, Corda, Leda Volpi.