• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03099/126    premesso che:     il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, al fine di porre rimedio al ritardo dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, aveva introdotto una disciplina di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03099/126presentato daBUOMPANE Giuseppetesto diMartedì 18 maggio 2021, seduta n. 510

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, al fine di porre rimedio al ritardo dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, aveva introdotto una disciplina di carattere speciale e temporanea, derogatoria del patto di stabilità interno e di altre disposizioni in materia di finanza pubblica;
    le risorse stanziate erano finalizzate al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero di quelli per i quali alla medesima data sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento;
    la finalità del decreto-legge era quella di riallineare, nel tempo, la cassa degli enti locali con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse, unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione dell'anticipazione stessa;
    la disciplina è stata novellata dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dall'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    tali novelle sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Consulta n. 4 del 2020, per violazione degli articoli 81,97 e 119, sesto comma, della Carta. In particolare, la Corte ne ha sostenuto l'illegittimità «poiché consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività pregresse nei termini sanciti dal decreto-legge n. 35 del 2013 e, in particolare, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione»;
    successivamente è intervenuto l'articolo 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al fine di consentire agli enti locali di contabilizzare il fondo anticipazione liquidità, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale sopra citata;
    la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 80 del 2021, ha abrogato anche l'intervento correttivo recato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, poiché «il combinato disposto delle norme censurate produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l'effetto di esonerare l'ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit, che non vengono parametrate sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall'anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità»;
    detta pronuncia, a ridosso della prevista approvazione al 31 maggio dei bilanci 2021-2023 e dei rendiconti 2020, produce una immediata e grave compromissione degli stessi bilanci degli enti locali, attesa l'illogica imposizione di recupero del fondo per le anticipazioni di liquidità entro massimo tre anni, con immediato riflesso di poter determinare il dissesto o l'avvio delle procedure di riequilibrio per centinaia di comuni, di differenti dimensioni demografiche,

impegna il Governo

ad intervenire, con prossimi provvedimenti aventi forza di legge, al fine di rivedere in maniera strutturale l'intera disciplina, in conformità con i rilievi espressi dalla Corte Costituzionale, nonché con i principi della nuova contabilità per gli enti locali introdotta dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riferiti al ripiano del maggiore disavanzo derivante dall'accertamento straordinario dei residui, includendo inoltre la revisione della disciplina delle crisi finanziarie, con particolare rilievo per le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale.
9/3099/126. Buompane, Adelizzi, Bitonci, De Luca, Pella, Pastorino, Trancassini, Manzo, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto.