• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/05987 (5-05987)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05987presentato daMANCA Albertotesto diMercoledì 12 maggio 2021, seduta n. 506

   ALBERTO MANCA, CADEDDU, PARENTELA, SCANU e PERANTONI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   a causa della diffusione della malattia della peste suina in Sardegna, è vietata l'esportazione delle carni e dei prodotti a base di carne al di fuori dell'isola;

   in regime di deroga, era possibile, fino ad oggi, esportare prodotti a base di carne suina nel rispetto di determinate condizioni, quali, ad esempio, il fatto che le materie prime utilizzate derivassero unicamente da carni extra-regionali, ancorché manipolate in stabilimenti sardi, ma che non lavorassero carni di origine sarda;

   gli stabilimenti di lavorazione presenti in Sardegna, per essere autorizzati all'export, dovevano essere autorizzati ai sensi della decisione 2014/709/UE (Decisione di esecuzione della Commissione) del 9 ottobre 2014 recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione);

   il 21 aprile 2021 è entrato in vigore un nuovo regolamento, che sostituisce la normativa citata (regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana) il quale, se in parte sembrerebbe fare alcune concessioni importanti e attese da tempo dagli operatori del settore alimentare regionale, come la possibilità di esportare con le dovute certificazioni e trattamenti i sottoprodotti di origine suina, d'altra parte sta creando non poche incertezze interpretative (in particolare in alcuni passaggi come l'articolo 19, punto 4 lettera a), con il dubbio di imposizione di ulteriori criteri stringenti per le aziende della Sardegna;

   non è chiaro, in particolare, se il citato articolo preveda che i salumi prodotti con carne extraregionale, lavorati in stabilimenti della regione, possano essere esportati senza alcuna certificazione veterinaria o se, invece, tali prodotti di origine animale debbano essere sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687;

   tale misura non era prevista sinora e tali trattamenti di riduzione dei rischi prevedono delle attività i cui modi e tempi (trattamento termico con combinazioni di tempo, temperatura e pressione tali da inattivare il virus, stagionatura non inferiore ai 9 mesi con ph e aw entro certi limiti, e altro) sarebbero molto complicati da rispettare per alcune produzioni con stagionature brevi o particolari –:

   in base a quanto esposto in premessa, se non ritenga opportuno fornire chiarimenti avviando un approfondimento della questione, anche attraverso una interlocuzione con gli organi regionali competenti, circa l'applicazione in Sardegna del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 del 7 aprile 2021, e se non ritenga utile la redazione di linee guida ministeriali che chiariscano quale debba essere il modus operandi sia degli operatori del settore alimentare che degli organi deputati al controllo.
(5-05987)