• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/09249 (4-09249)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09249presentato daGRIPPA Carmelatesto diMartedì 11 maggio 2021, seduta n. 505

   GRIPPA, BARBUTO e RUGGIERO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 1° aprile 2021 (n. 70896/17), si è pronunciata su un caso «italiano» in cui si discuteva della compatibilità della normativa italiana con la Cedu in materia di diritto al rispetto della vita familiare. La Corte ha ritenuto che fosse stato violato l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto la ricorrente sarebbe stata privata della possibilità di mantenere i contatti con i propri figli durante la loro procedura di adozione;

   il caso riguarda l'impossibilità per la ricorrente, rifugiata nigeriana, vittima di tratta, in situazione di vulnerabilità e madre di due bambini, di esercitare i diritti di visita a causa di un divieto disposto dal tribunale mentre la procedura di adozione era in corso da più di tre anni;

   la Corte di Strasburgo ha osservato che la corte di appello non aveva tenuto conto delle conclusioni di una perizia che aveva sostenuto la necessità del mantenimento dei legami tra la ricorrente ed i suoi bambini, non indicando dunque la decisione le ragioni che avevano indotto i giudici di appello a non tener conto delle conclusioni peritali. Vista la delicatezza degli interessi in gioco, spettava infatti alle autorità valutare la vulnerabilità della ricorrente in maniera più accurata durante la procedura;

   la Corte ha altresì ritenuto che, nel corso del procedimento che aveva portato all'interruzione dei contatti tra la ricorrente ed i suoi figli, le autorità non avevano attribuito sufficiente peso all'importanza della vita familiare della ricorrente e dei suoi figli. La procedura quindi non aveva assicurato garanzie proporzionate alla gravità dell'interferenza e agli interessi in gioco;

   secondo quanto riportato nell'articolo pubblicato il 3 maggio 2021 dal giornale «Domani», la Corte avrebbe evidenziato come i tribunali italiani toglierebbero i figli piccoli a donne migranti, vittime di tratta, perché non sarebbero considerate buone madri;

   nel caso specifico, l'Italia sarebbe stata condannata a risarcire 15 mila euro ad una mamma a cui avevano portato via la figlia. Ciò nonostante, in molti casi, si tratterebbe di equivoci dovuti alle differenze culturali o ai traumi subiti dalle donne con i bambini che verrebbero in breve tempo adottati da famiglie italiane;

   questa ed altre situazioni di simile tenore scaturirebbero dall'utilizzo di una procedura che si chiama «adozione a rischio giuridico» ovvero la collocazione del bambino nella famiglia adottiva subito dopo la sentenza di primo grado. Tali nuclei familiari, in diversi casi, ignorano l'esistenza di un ricorso in atto attraverso il quale le madri naturali continuano a chiedere la potestà genitoriale;

   come riportato nel suddetto articolo: «secondo il Ministero della giustizia sono stati 902 i bambini adottati nel 2016; 955 nel 2017; 850 nel 2018. Non è possibile ricostruirne la nazionalità, per privacy e per la segretezza che accompagna le adozioni... se un bambino è piccolo, ha meno di 7 anni – ancora più se ne ha meno di 3 – il procedimento di adozione è molto veloce. Per i bimbi più grandi il destino è invece l'affidamento eterofamiliare o la casa famiglia»;

   un altro problema consiste nel fatto che, dal momento dell'adozione, i bambini diventano cittadini italiani mentre i loro genitori a causa della scadenza dei permessi di soggiorno rischiano di scomparire nella clandestinità –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra descritti e se non ritengano necessario adottare iniziative, per quanto di competenza, al fine di monitorare le situazioni descritte in premessa;

   quali iniziative, per quanto di competenza, di carattere normativo, intendano adottare al fine di rivedere la procedura della cosiddetta «adozione a rischio giuridico» per tutelare i diritti delle madri biologiche, che in tali situazioni rischiano di perdere i loro figli, e per evitare che il nostro Paese incorra in nuove sanzioni da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.
(4-09249)