• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02144/139/ ... in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2144/139/0506 presentato da ROBERTO BERARDI
lunedì 3 maggio 2021, seduta n. 020

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
l'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) al comma 315 ha previsto che ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subìto una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso un trattamento di sostegno al reddito, per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;
tale trattamento è incompatibile con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
sarebbe opportuno che tale trattamento non concorra alla formazione del reddito e sia riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al citato comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno,
impegna il Governo.
a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere che il trattamento di cui al citato comma 315 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2021 non concorra alla formazione del reddito e sia riconosciuto per i lavoratori subordinati del settore della pesca nella misura pari agli importi massimi del trattamento di integrazione salariale e per gli altri beneficiari stabilendo una quota minima giornaliera.
(0/2144/139/0506)
Berardi, Caligiuri