• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02144/145/ ... in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2144/145/0506 presentato da URANIA GIULIA ROSINA PAPATHEU
lunedì 3 maggio 2021, seduta n. 020

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
premesso che:
la grave crisi scaturita dalla pandemia causata dalla diffusione del Covid-19 ha prodotto una forte caduta della domanda interna, in seguito alla sospensione di alcune attività economiche per il contenimento del contagio e alle ripercussioni della crisi sull'occupazione e sui redditi delle famiglie;
è pertanto evidente che solo dalla possibilità di contenere le spese, anche di locazione, per un periodo di tempo congruo deriverà la sopravvivenza delle attività commerciali e la salvaguardia dei rapporti di lavoro in essere;
sarebbe opportuno, in tale situazione, intervenire sui debitori dei canoni di locazioni, entro un massimale di 250.000 euro annuo del costo di locazione, i quali, avendo registrato una forte perdita del proprio fatturato non riescono a adempire ai propri impegni contrattuali, prevedendo la possibilità per i conduttori che dimostrino di aver subito una perdita, non inferiore al 50 % del fatturato mensile rispetto alle medesime mensilità antecedenti alla predetta dichiarazione e sempre che, in occasione della prima udienza utile, anche in caso di giudizio ordinario, successiva all'introduzione del presente provvedimento, versino il canone in misura non inferiore al 50 % di quello ridotto secondo il parametro seguente, possono richiedere al Giudice un termine non superiore a 90 giorni per procedere alla sanatoria, maggiorata degli interessi legali e delle spese processuali liquidate. In tali casi, l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere sino a tale data è ridotto in misura pari al 40 %. Inoltre, ove sia stata già emessa ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., l'eventuale accesso alla presente speciale sanatoria comporterà la sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto titolo fino all'emissione della sentenza di primo grado. I locatori che sopportano le riduzioni, anche in sede stragiudiziale, ricevono un corrispondente contributo sotto forma di deduzione fiscale utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di dare attuazione alle misure di cui in premessa.
(0/2144/145/0506)
Papatheu, Barboni, Rizzotti, Giammanco, Caligiuri, Berardi, Serafini, Vitali