• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.0/02144/162/ ... in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2144/162/0506 presentato da EMILIANO FENU
lunedì 3 maggio 2021, seduta n. 020

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (A.S. 2144),
premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge in esame reca misure di proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi;
in particolare il comma 1, lettera a), dell'articolo 4 del decreto interviene sull'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, differendo la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non; sempre al comma 1, la lettera b) sostituisce il comma 3 dell'articolo 68 del citato decreto-legge n. 18/2020, in materia di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate, ossia in tema di "rottamazione-ter", di rottamazione di risorse proprie UE e di "saldo e stralcio";
il comma 4 del richiamato articolo 4 prevede che tutti i debiti di importo residuo di valore fino a 5.000 euro comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge siano annullati, se relativi a persone fisiche che, nell'anno d'imposta 2019, abbiano percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro, nonché ai soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
rilevato che:
detto stralcio riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualsiasi ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'impiego del sistema di riscossione a mezzo ruolo, per cui sono ricompresi i contributi previdenziali, stante il mancato riconoscimento delle somme non versate ai fini del montante contributivo su cui è calcolato l'importo delle prestazioni pensionistiche spettanti;
il comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge de quo pone limitazioni all'estensione del condono dei ruoli, senza tuttavia citare i contributi previdenziali;
il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, subordina la definizione agevolata dei debiti contributivi relativi alle casse previdenziali private alla preventiva delibera dell'ente previdenziale interessato;
rilevato altresì che:
sussiste, a nocumento dei soggetti interessati, un rischio di perdita a fini pensionistici delle somme soggette a detto stralcio, ponendosi un problema di parziale inadempimento degli obblighi relativi a contributi e premi,
impegna il Governo:
a riconoscere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte ad assicurare ai titolari dei debiti d'importo residuo fino a 5.000 euro, rientranti nello stralcio delle cartelle, la facoltà di potere sempre versare presso i competenti enti previdenziali le somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti, in modo da evitarne così una perdita ai fini pensionistici.
(0/2144/162/0506)
Fenu, Trentacoste, L'Abbate, Dell'Olio, Di Piazza, Turco, Ricciardi