• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02144/326/ ... in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2144/326/0506 presentato da ANTONELLA FAGGI
lunedì 3 maggio 2021, seduta n. 020

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;
in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e all'articolo 4 prevede la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, oltre che l'annullamento dei carichi di importo fino a 5.000 euro, affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, per i soggetti che abbiano conseguito, nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
premesso altresì che:
le pendenze fiscali, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, sono configurate come causa di esclusione dalle gare pubbliche d'appalto, in base alla quale il concorrente può essere escluso anche in presenza di un atto d'accertamento non ancora definitivo, esponendo così le imprese ad una penalizzazione del tutto sproporzionata rispetto ad una violazione che ancora è considerata "provvisoria";
in particolare, la norma ammette la possibilità per la stazione appaltante di escludere un operatore economico, nel caso in cui venga a conoscenza e sia in grado di dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una "grave violazione", considerando tale l'inadempimento di ammontare superiore a 5.000 euro;
considerato che:
tale disposizione è stata adottata dal Governo come risposta alla procedura di infrazione in itinere, lasciando però margine di intervento sul concetto di "gravità della violazione" ai fini fiscali, al fine di mitigare i gravi effetti che essa comporta sull'operatività delle imprese, e dunque della loro stessa sopravvivenza, anche alla luce della crisi economica derivante dall'emergenza pandemica in corso;
impegna il Governo
ad intervenire, nel primo provvedimento utile, al fine di innalzare il valore dell'importo che costituisce grave violazione fiscale non definitivamente accertata, quale causa di esclusione facoltativa dalle gare d'appalto da parte della stazione appaltante, parametrandolo, inoltre, al valore complessivo dell'appalto oggetto di gara.
(0/2144/326/0506)
Faggi, Ferrero, Rivolta, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri, Briziarelli