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Atto a cui si riferisce:
C.5/05938 (5-05938)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-05938

  In relazione all'aumento dei prezzi delle materie prime impiegate nel comparto edilizio, faccio presente che, ai sensi del comma 27-ter dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto e in corso di esecuzione continua ad applicarsi l'articolo 133 del soppresso decreto legislativo n. 163 del 2016.
  In attuazione del citato articolo il Mims rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relativamente ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore dell'attuale codice dei contratti e in corso di esecuzione.
  Il Ministero si avvale della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, la quale, sulla base dell'attività istruttoria effettuata dalla competente Direzione generale del Mims, ha il compito di esprimere un parere in ordine alla sussistenza delle circostanze eccezionali che hanno causato le variazioni di prezzo dei materiali da costruzione più significativi.
  Per i contratti relativi al nuovo codice, il comma 1, dell'articolo 106 del medesimo codice, prevede, in linea generale, che le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Rup.
  In caso di variazioni in aumento o in diminuzione dei prezzi, le stesse possono essere valutate solo per l'eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
  La possibilità di aggiornamento dei prezzi, dunque, è rimessa agli accordi tra le parti, ferma restando l'impossibilità di modificare la natura generale del contratto.
  Con riferimento ai prezzari l'articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che, per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Mims, sentite le regioni interessate.
  Quanto alla disciplina in materia di Superbonus 110%, ricordo che l'articolo 119-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, ai fini dell'asseverazione della congruità dei costi, si fa riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.