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Atto a cui si riferisce:
C.5/05432 (5-05432)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 4 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-05432

  Con riferimento alla normativa sul cosiddetto «Superbonus 110 per cento» di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), in relazione al caso degli immobili che presentano parziali difformità edilizie, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intende assumere affinché l'accesso al «Superbonus 110 per cento possa essere garantito anche ai contribuenti titolari di immobile oggetto di fiscalizzazione, ai sensi del decreto del DPR 6 giugno 2001, n. 380», suggerendo, in particolare, di considerare il procedimento di cui all'articolo 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (cosiddetta fiscalizzazione) «come condizione necessaria e sufficiente per beneficiare delle agevolazioni fiscali collegate ai relativi interventi, evitando così che l'attuale quadro normativo, da un lato, imponga a detti immobili di mantenere in essere la difformità, dall'altro, di non poter operare interventi di efficientamento e altri al pari di tutti gli altri contribuenti».
  Al riguardo si osserva che l'articolo 49, comma 1, del citato DPR stabilisce che «gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici».
  L'articolo 34 del predetto DPR disciplina i casi di parziali difformità edilizie, stabilendo, al comma 1, che «Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso».
  Il comma 2 della stessa norma prevede, invece, la c.d. procedura di fiscalizzazione, stabilendo che «Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale».
  Per consentire l'applicazione del c.d. Superbonus 110 per cento anche a casi di piccole difformità edilizie, il legislatore ha già modificato la normativa in commento, introducendo nel T.U. Edilizia l'articolo 34-bis, rubricato «tolleranze costruttive», inserito dall'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito in legge n. 120/2020.
  L'articolo 34-bis, comma 1, DPR n. 380/2001, prevede, infatti, che «Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo».
  Pertanto, la difformità che rientra in tali parametri non è considerata violazione edilizia e, conseguentemente, non rappresenta un ostacolo all'applicazione delle agevolazioni fiscali. Diverso è invece il caso rappresentato dall'interrogante in cui è certo il superamento delle tolleranze costruttive di cui al richiamato articolo 34-bis.
  Con specifico riferimento agli interventi effettuati sulle parti comuni di condomini, si rileva, inoltre, che il comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 (introdotto dall'articolo 51, comma 3-quinquies, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, c.d. Decreto agosto, convertito in legge n. 126/2020), prevede una procedura semplificata per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali.
  La norma stabilisce, infatti, che «le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».
  Ciò significa che, in caso di edificio plurifamiliare, il tecnico preposto al rilascio dell'asseverazione dovrà verificare esclusivamente la conformità urbanistica ed edilizia delle parti comuni dell'edifico oggetto dell'intervento e non anche delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva.
  Tanto premesso, la disciplina illustrata già prevede margini di tolleranza per evitare che modeste violazioni delle norme edilizie possano precludere l'accesso al beneficio fiscale e, di conseguenza, l'efficientamento del patrimonio immobiliare.
  Ulteriori semplificazioni potranno essere valutate nell'ambito di prossimi interventi normativi, in modo da promuovere la regolarizzazione delle difformità in tempi rapidi e consentire agli immobili di accedere alle misure di riqualificazione energetica.