• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02972-A/038    premesso che:     con il decreto interministeriale 2 aprile 2001 vengono determinate le classi delle lauree sanitarie e in particolare nell'allegato 4 gli obiettivi formativi...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02972-A/038presentato daDEIDDA Salvatoretesto presentato Martedì 4 maggio 2021 modificato Mercoledì 5 maggio 2021, seduta n. 501

   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto interministeriale 2 aprile 2001 vengono determinate le classi delle lauree sanitarie e in particolare nell'allegato 4 gli obiettivi formativi qualificanti del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
    la figura professionale del Tecnico della Prevenzione, a differenza di altre professioni, ha oggi un profilo ben definito, con ambiti d'intervento quanto mai vasti e interessanti da un punto di vista preventivo ma anche economico;
    il Reg. UE n. 625/2017 mira a garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari;
    tra le principali novità introdotte, vi è un'estensione del campo di applicazione dei controlli ufficiali a tutta la filiera agroalimentare. Il regolamento infatti razionalizza e semplifica tutta la normativa precedente inglobando disposizioni parzialmente o totalmente escluse dal campo di applicazione del Reg. 882/2004; tra queste ritroviamo la sanità delle piante, i sottoprodotti di origine animale, le sostanze e i residui nei prodotti di origine animale, le produzioni biologiche, l'etichettatura ed altri;
    il Regolamento si applica dunque ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa emanata dall'Unione o dagli Stati membri, nei seguenti settori:
     gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della filiera agroalimentare, comprese quelle di trasporto, le norme che tutelano gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di M.O.C.A.;
     l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
     i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme che tutelano la salute e gli interessi dei consumatori;
     le prescrizioni in materia di salute animale;
     la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
     le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
     le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
     le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
     la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
     l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite;
    a fronte di quanto su premesso, questi ulteriori funzioni di controllo che ricadono in capo all'Autorità competente, ovvero alle Asl ed agli operatori interessati, medici, medici veterinari ma soprattutto sui Tecnici della Prevenzione, prevede i controlli anche sugli automezzi che trasportano alimenti di origine animale (latte o animali da reddito) e non (dal pane alle verdure passando per pasta e frutta) a fine di poter controllare e verificare che questi rispondano ai criteri previsti dal Reg. UE n. 625/2017;
    il personale Tecnico addetto ai servizi di vigilanza, igiene e prevenzione, infatti, possiede la qualifica, e relativo Tesserino, di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, rilasciato ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 22 della legge n. 441 del 26 febbraio 1963 e dell'articolo 57, ultimo comma, del Codice di procedura penale;
    inoltre il decreto ministeriale 17 gennaio 1997 n. 58, che regola la figura professionale del Tecnico della Prevenzione, all'articolo 1, comma 2, specifica che «Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo»;
    attualmente viene segnalato, dagli operatori, la difficoltà di imporre ad un veicolo di fermarsi infatti lo stop può essere impartito dalla Polizia Locale, Agenti di P.S., Carabinieri, G.D.F. e quant'altri hanno compiti di Polizia stradale per cui se fosse necessario un controllo su di un veicolo in movimento, i Tecnici della Prevenzione, avrebbero la necessità di rivolgersi a tali figure per poter controllare il veicolo stesso. Questo può comportare, che:
     il veicolo identificato, giustamente si allontani;
     nel tempo necessario ad una pattuglia di arrivare, intercettare e fermare il veicolo, il veicolo si allontani o venga a mancare la flagranza di reato;
    potrebbe essere utile, al fine di evitare tutto questo e di sottrarre forze di polizia al loro lavoro attribuire la qualifica di agenti di pubblica sicurezza per i Tecnici della Prevenzione inquadrati nelle Asl e nei servizi destinati alla vigilanza sanitaria e prevedere anche un corso di formazione a tale mansione anche perché, va sottolineato, che non prevederebbe l'uso di armi da fuoco ed il conseguimento dell'idonea abilitazione, ma sarebbe uno strumenti che autorizzerebbe tali pubblici ufficiali a svolgere una parte del loro lavoro in stretta collaborazione con le forze di polizia deputate,

impegna il Governo

a porre in essere ogni possibile azione al fine di agevolare e incentivare l'azione dei Tecnici della Prevenzione inquadrati nelle Asl e nei servizi destinati alla vigilanza sanitaria, in concerto con le nostre Forze dell'ordine per i controlli sugli automezzi che trasportano alimenti di origine animale (latte o animali da reddito) e non (dal pane alle verdure passando per pasta e frutta) a fine di poter controllare e verificare che questi rispondano ai criteri previsti dal Reg. UE n. 625/2017.
9/2972-A/38. Deidda, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.