• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00649 (7-00649) «Gagliardi, Sangregorio, Rospi, Benigni, Bologna, Colucci, Della Frera, Lupi, Napoli, Pedrazzini, Ruffino, Sgarbi, Silli, Sorte, Tondo».



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00649presentato daGAGLIARDI Manuelatesto diMartedì 4 maggio 2021, seduta n. 500

   Le Commissioni VI e VIII,

   premesso che:

    con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono stati introdotti nuovi incentivi in materia di efficienza energetica, «sisma bonus», fotovoltaico e mobilità elettrica;

    il «decreto Rilancio», nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 119, ha previsto, il cosiddetto Superbonus, ovvero, l'incremento al 110 per cento delle aliquote previste per le detrazioni delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;

    l'agevolazione fiscale consiste in una detrazione di imposta lorda, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, e in 4 quote annuali di pari importo per le spese effettuate nell'anno 2022. L'agevolazione fiscale è concessa al contribuente qualora esegua interventi di efficientamento energetico o interventi antisismici, che aumentino il livello di efficienza energetica dell'edificio o abitazione esistente di almeno due classi;

    il «decreto Rilancio», all'articolo 121, ha inoltre introdotto un'altra importante novità, ovvero, la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della fruizione della detrazione, dello sconto in fattura o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

    la legge di bilancio 2021, legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha prorogato il «Superbonus» al 30 giugno 2022 e in determinate situazioni fino al 31 dicembre dello stesso anno o al 30 giugno del 2023;

    oltre agli adempimenti burocratici già previsti dalle misure «Sismabonus» ed «Ecobonus», ai fini dell'esercizio dell'opzione sconto in fattura o cessione del credito prevista dal «Superbonus» il contribuente deve inoltre acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai Caf; la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico – che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali;

    la misura, pur risultando utile per il rilancio del comparto dell'edilizia ha da subito mostrato diversi limiti, tra i quali la ridotta durata del provvedimento, l'eccessivo iter burocratico per accedere alla cessione del credito e la richiesta di conformità urbanistica. La proroga a giugno 2022, che risulta essere ancora troppo limitata e il complesso iter burocratico necessario all'attivazione degli interventi e all'ottenimento del beneficio fiscale, impattano negativamente sull'operatività del «Superbonus»;

    ad oggi si contano solo circa 35.000 richieste di attivazione del Superbonus in tutta Italia a fronte di una potenziale platea di oltre 17 milioni di edifici costruiti prima del 1980 e non corrispondenti alle norme vigenti in materia di efficienza energetica e sicurezza sismica,

impegnano il Governo:

   ad adottare iniziative per prevedere una proroga della scadenza della misura relativa al «Superbonus 110 per cento» di cui in premessa almeno fino al 31 dicembre 2023, eliminando al contempo tutte le criticità connesse alla misura, tra cui il vincolo di conformità urbanistica, e semplificando, anche attraverso una dichiarazione congiunta da parte del libero professionista e dell'impresa appaltatrice, l'iter burocratico necessario all'avvio della misura e all'attivazione della cessione del credito;

   ad adottare iniziative per prevedere la possibilità di estendere il «Superbonus 110 per cento» anche alle attività commerciali, terziarie e industriali;

   ad adottare iniziative per prevedere la possibilità di mantenere, oltre il 2023, la misura «Superbonus 110 per cento», rendendola strutturale solo ed esclusivamente per le attività di diagnostica sismica (vulnerabilità sismica) ed energetica (certificazione energetica) degli edifici o abitazioni in maniera tale da ottenere una mappatura sullo stato di sicurezza e di efficienza energetica dell'intero comparto costruito;

   ad adottare iniziative per prevedere la possibilità di estendere alle scuole paritarie di ogni ordine e grado il «Superbonus 110 per cento» per gli interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nonché per la messa a norma antincendio e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, così come previsto nella missione 4 Istruzione e Ricerca del Piano di ripresa e resilienza che all'investimento 3.3 (messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole statali) destina 3,9 miliardi di euro;

   ad adottare iniziative per prevedere, partire dal 2024, una detrazione fiscale pari al 90 per cento da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute per i lavori di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, di installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cosiddetto Bonus casa) e per tutti gli interventi di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza sismica non rientranti nel «Superbonus» ma previsti dall'ordinamento italiano, previo svolgimento delle attività di diagnostica sismica ed energetica.
(7-00649) «Gagliardi, Sangregorio, Rospi, Benigni, Bologna, Colucci, Della Frera, Lupi, Napoli, Pedrazzini, Ruffino, Sgarbi, Silli, Sorte, Tondo».