• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/05918 (5-05918)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05918presentato daRADUZZI Raphaeltesto diMartedì 4 maggio 2021, seduta n. 500

   RADUZZI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il 12 aprile 2016 la Commissione europea ha avanzato la proposta di direttiva 2016/0107 «direttiva CBCR»;

   il 4 luglio 2017 l'Europarlamento ha adottato le proprie proposte emendative al testo originario della Commissione (documento europarlamentare P8_TA(2017)0284);

   il 3 marzo 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea ha dato mandato, allegato al file Coreper 6616/21, alla Presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea di esplorare la possibilità di arrivare a un accordo con il Parlamento europeo per l'adozione in seconda lettura della direttiva Cbcr;

   in data 29 marzo 2021 e in data 23 aprile 2021 si sono svolti due round negoziali sulla direttiva Cbcr tra i rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

   le posizioni dell'Europarlamento e del Consiglio sulla direttiva Cbcr in avvio del negoziato sono distanti sotto molti aspetti. In particolare:

    il Consiglio supporta la disaggregazione delle informazioni nei country-by-country reports per i soli Stati membri dell'Unione europea ed, eventualmente, per le giurisdizioni inserite nella lista dell'Unione europea delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali. L'Europarlamento richiede invece che la disaggregazione delle informazioni riguardi tutti i Paesi intra – ed extra – Unione europea (di seguito «worldwide disaggregation»);

    sia il Parlamento europeo che il Consiglio contemplano la possibilità per entità dei gruppi di società passibili dell'obbligo di Cbcr di omettere temporaneamente la pubblicazione di una o più informazioni societarie per una o più giurisdizioni. L'Europarlamento non fissa limiti temporali alla deroga, mentre il Consiglio fissa il periodo massimo di omissione in sei anni. Il Parlamento prevede inoltre la possibilità, non contemplata dal Consiglio, che le eventuali omissioni siano autorizzate dalle amministrazioni fiscali nazionali e riconosce una funzione di monitoraggio delle omissioni alla Commissione europea;

   persistono differente tra il Parlamento e il Consiglio relativamente alle informazioni societarie da includere nei Cbcr; in particolare, per quanto riguarda il fatturato annuo netto, il Parlamento, non così il Consiglio, richiede che nei Cbcr sia resa esplicita la distinzione tra ricavi infra-gruppo e quelli derivanti da operazioni con parti non correlate –:

   se il Governo supporti la worldwide disaggregation, l'abbassamento del limite temporale massimo della get-out clause e l'autorizzazione preventiva delle omissioni da parte delle amministrazioni fiscali nonché l'obbligo di rendicontazione del fatturato netto con la distinzione tra ricavi infra-gruppo e quelli derivanti da operazioni con parti non correlate.
(5-05918)