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Atto a cui si riferisce:
C.5/05920 (5-05920)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05920

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito ai ritardi nell'emanazione di alcuni provvedimenti attuativi la cui fonte normativa è rinvenibile della legge di bilancio 2021.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Per quanto riguarda il credito d'imposta per ridurre l'uso della plastica, si evidenzia che il comma 1087 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 ha previsto, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, per le persone fisiche nonché per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il successivo comma 1088 ha previsto che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  Si rappresenta che la norma non chiarisce quali siano le tipologie di spese ammissibili né è stato previsto un rinvio a un apposito decreto attuativo per la definizione di tali profili.
  Al riguardo, per chiarire tali aspetti sono in corso interlocuzioni con i Ministeri competenti (MEF, Min. Transizione Ecologica, Ministero della Salute) al fine di acquisire le informazioni necessarie per consentire ai cittadini di conoscere le tipologie di beni e gli interventi agevolabili.
  Per quanto concerne la procedura di accesso all'agevolazione, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, è stata, invece, già predisposta una bozza di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che sarà emanata, per evitare disorientamenti nei cittadini, non appena saranno definiti detti aspetti.
  Per quanto concerne il credito d'imposta a favore delle imprese agricole, si rappresenta che il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 ha «rifinanziato» il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
  Il citato comma 131 dispone, inoltre, che i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono stabiliti, al fine del rispetto del limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Al riguardo, va evidenziato che il precedente credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 (richiamato dal comma 131), aveva ricevuto attuazione ad opera del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del 13 gennaio 2015. Detto decreto definiva nel dettaglio i soggetti beneficiari dell'agevolazione e gli investimenti agevolabili.
  Considerato che la nuova disposizione normativa non effettua un analogo rinvio a un apposito decreto MIPAAF, quanto alla definizione dell'ambito soggettivo e oggettivo della misura, tenuto conto che tali aspetti non rientrano nelle specifiche competenze dell'Agenzia delle entrate, si è in attesa di un riscontro da parte dei Ministeri competenti circa la possibilità di rendere applicabili le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 2015.
  Per quanto concerne la procedura di accesso all'agevolazione, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta è stata, invece, già predisposta una bozza di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che prima di essere emanato deve però essere integrato con riferimento agli aspetti sopra descritti (profili soggettivo e oggettivo).
  Con riferimento al credito d'imposta a favore dei cuochi professionisti previsto dall'articolo 1, commi da 117 a 123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dello sviluppo economico riferisce di aver formulato delle proposte normative evidenziando la predisposizione di una dotazione esigua, pari a 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023 e, in occasione dell'esame di un emendamento presentato nel corso dell'iter di conversione in legge del decreto di proroga dei termini legislativi (AC 2845, «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea»), incidente su alcune delle criticità evidenziate dalla norma, ha formulato una ipotesi di revisione normativa in corso di valutazione, eventualmente da presentare in via di subemendamento.
  La proposta emendativa è volta complessivamente ad estendere il periodo di ammissibilità della spesa, ad una rimodulazione degli esercizi di fruizione, ad un incremento della dotazione finanziaria ed alla riconduzione dell'intervento all'applicazione della disciplina degli aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea. Tale modifica, più in particolare, è necessaria al fine di rendere la disciplina della misura compatibile con le norme europee in materia di aiuti di Stato, stante il periodo limitato di applicazione del Temporary framework (avente scadenza, attualmente, il 31 dicembre 2021), che non consente di accordare i benefici nel suo perimetro per tutto l'arco temporale previsto dalla disciplina della misura in parola.