• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01208 (2-01208) «Magi, Schullian».



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01208presentato daMAGI Riccardotesto diMartedì 4 maggio 2021, seduta n. 500

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   il diritto dei cittadini a partecipare direttamente, attraverso i referendum e le leggi di iniziativa popolare, alla conduzione degli affari pubblici è garantito dalla Costituzione della Repubblica e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici;

   il 29 novembre 2019 il Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, nella decisione relativa al caso Staderini-De Lucia vs Italy (CCPR 2656/2015) ha dichiarato che l'Italia ha violato il diritto politico a promuovere referendum ai sensi dell'articolo 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, a causa – tra l'altro – della presenza nella legge n. 352 del 1970 che disciplina la procedura referendaria di «restrizioni irragionevoli» al diritto dei cittadini. In particolare, il Comitato ha osservato che la raccolta firme è impedita dalla previsione di un obbligo per i promotori di far autenticare le firme da un pubblico ufficiale presente al momento della sottoscrizione, senza però che la legge garantisca ai promotori la disponibilità di quei pubblici ufficiali;

   nella medesima decisione, il Comitato diritto umani dell'Onu, dopo aver chiarito che l'Italia «ha l'obbligo di risarcire integralmente le persone i cui diritti derivanti dal Patto sono stati violati», ha dichiarato altresì che «l'Italia ha l'obbligo di evitare il ripetersi di simili violazioni del Patto in futuro e deve rivedere la propria legislazione, al fine di garantire che i requisiti legislativi non impongano restrizioni irragionevoli alla partecipazione dei cittadini a nessuna delle modalità di partecipazione diretta previste dalla Costituzione. In particolare, lo Stato-parte dovrebbe prevedere percorsi per i promotori di iniziative referendarie per far autenticare le firme, per raccogliere le firme in spazi dove i cittadini possano essere raggiunti, e per garantire che la popolazione sia sufficientemente informata su tali processi e sulla possibilità di parteciparvi.»;

   relativamente all'obbligo di risarcire integralmente le persone i cui diritti derivanti dal Patto sono stati violati, nessuna azione è stata posta in essere dal Governo italiano nei confronti delle vittime Mario Staderini e Michele De Lucia, neanche sotto forma di «apology» pubblico, né tantomeno, ad avviso degli interpellanti, la decisione del Comitato diritti umani dell'Onu è stata fatta adeguatamente conoscere all'opinione pubblica;

   il Comitato diritti umani dell'Onu, nel rapporto di follow up del 24 marzo 2021 sul caso Staderini-De Lucia vs Italia, ha valutato le azioni poste in essere dalla Repubblica, non ritenendole ancora sufficienti e di dover pertanto tenere sotto osservazione l'Italia, con una nuova valutazione prevista entro la fine dell'anno;

   con lo scoppio della pandemia, raccogliere le sottoscrizioni autenticate su moduli cartacei, da vidimare preventivamente e certificare successivamente, oltre ad essere una «irragionevole restrizione» all'esercizio di un diritto costituzionale, è divenuto oltremodo difficile se non a volte impossibile, a causa del limitato accesso agli uffici comunali e agli spazi pubblici, delle regole di sicurezza e del distanziamento;

   sono state depositate in questi mesi presso l'Ufficio centrale per il Referendum proposte di legge di iniziativa popolare e richieste di referendum: i relativi promotori hanno dovuto ripetutamente sospendere la campagna di raccolta-firme in ragione delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, che limitano ulteriormente la possibilità di allestire e partecipare ai banchetti nelle strade;

   l'articolo 1, comma 343, della legge di bilancio 2021 prevede che la Presidenza del Consiglio debba porre in essere, entro il 31 dicembre 2021, una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relativamente dunque a referendum e leggi di iniziativa popolare, mentre il comma 344 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2022, le firme possano essere raccolte, senza necessità di autenticatore, in forma digitale, con la piattaforma della Presidenza del Consiglio oppure con le modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale;

   esiste già una piattaforma online del Governo dedicata ai processi di partecipazione pubblica (ParteciPA, all'indirizzo partecipa.gov.it), che consentirebbe di sottoscrivere da subito proposte e iniziative formali a livello nazionale;

   la Commissione europea da tempo ha introdotto un sistema universale di raccolta firme online per le iniziative dei cittadini europei, caratterizzato da un software open source e dalla possibilità per tutti i cittadini europei (quindi anche italiani) di firmare, senza che la sottoscrizione sia riservata a chi è dotato di uno strumento di identificazione digitale quale Spid o Cie;

   con riferimento alla raccolta delle firme su moduli cartacei, le procedure attuali prevedono «irragionevoli restrizioni» per i cittadini, in particolare rispetto alle autentiche delle firme, che ben potrebbero essere superate se divenisse legge l'A.C. 543, approvato l'11 ottobre 2018 dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame del Senato (S. 859), che consente al Comitato promotore di indicare cittadini aventi requisiti per fare il presidente di seggio, quali autenticatori delle firme dei cittadini su referendum e iniziative popolari –:

   quali iniziative la Presidenza del Consiglio abbia sinora posto in essere per realizzare la suddetta piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il cui termine di attivazione è previsto per il 31 dicembre 2021, nonché quali siano i criteri seguiti per le caratteristiche tecniche e di accessibilità universale della piattaforma;

   se il Governo, anche alla luce della situazione pandemica, intenda adottare iniziative per anticipare al 1° giugno 2021 la facoltà per i promotori di raccogliere firme per via telematica attraverso gli strumenti previsti dall'articolo 20, comma 1-bis , del Codice dell'amministrazione digitale;

   se il Governo intenda adottare iniziative, in ottemperanza agli obblighi internazionali sopra esposti, per rimuovere le irragionevoli restrizioni previste dalla legge n. 352 del 1970 alla raccolta firme su moduli cartacei, ricorrendo alla soluzione indicata nella proposta di legge atto Senato 859 approvata alla Camera l'11 ottobre 2018;

   se il Presidente del Consiglio intenda presentare delle «scuse formali» alle vittime della violazione accertata dal Comitato diritti umani dell'Onu.
(2-01208) «Magi, Schullian».