• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03002/003    premesso che:     il decreto-legge in esame, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021», si è reso necessario a causa...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03002/003presentato daIEZZI Igor Giancarlotesto diGiovedì 29 aprile 2021, seduta n. 497

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021», si è reso necessario a causa del protrarsi dell'emergenza pandemica e delle restrizioni alla libertà di circolazione e dei contatti sociali tuttora in vigore nel Paese;
    la presentazione delle liste elettorali e delle candidature è subordinata sia alla raccolta di un significativo numero di firme, che richiedono un contatto diretto e costante con gli elettori, sia ad un complicato e delicato protocollo di registrazione;
    si tratta di incombenze che il distanziamento sociale tra cittadini, il lavoro da remoto al quale sono comandati alcuni impiegati pubblici e gli orari ridotti di molti uffici non consente di svolgere al meglio;
    la raccolta delle sottoscrizioni, ad esempio, è attività assai impegnativa e delicata e, già prima della pandemia, aveva pesanti ricadute sugli organizzatori della lista e sugli autenticatori, i quali operavano di frequente in condizioni difficili; inoltre essa viene svolta quasi totalmente attraverso la predisposizione di gazebo o tramite la sensibilizzazione porta a porta; tali operazione, naturalmente, sono adesso impossibili e troppo pericolose per i volontari e i funzionari dei partiti e delle liste;
    prendendo atto dell'eccezionalità della situazione, l'articolo 2 del decreto- legge riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle candidature nell'ambito delle elezioni comunali e circoscrizionali;
    questo intervento, seppur utile, non appare del tutto sufficiente per venire incontro alle difficoltà che la straordinaria situazione presenta ai partiti e ai loro funzionari, che impongono un rafforzamento delle misure semplificati ve previste dal decreto;
    parimenti anche l'espletamento di alcune procedure di registrazione dei candidati, che in altre circostanze non comportavano particolari difficoltà, quest'anno rischiano di rappresentare un aggravio eccessivo per gli interessati; gli uffici pubblici sono spesso «a mezzo servizio» e non riescono a rispondere in tempi ragionevoli a tutte le richieste che continuano a provenire dai cittadini;
    anche in tal caso è stato ritenuto necessario operare una semplificazione e, grazie al passaggio in Senato, è stata disposta un'estensione degli orari di apertura degli uffici del casellario giudiziale nei giorni precedenti le competizioni elettorali;
    anche questo, tuttavia, costituisce una compensazione irrisoria rispetto ai gravi (e forse anche irreparabili) disagi che potrebbero derivare se il certificato penale non arrivasse in tempo utile;
    ben più efficace sarebbe se, fino alla cessazione dello stato di emergenza e solo per le campagne elettorali che si terranno nel 2021, si consentisse ad esempio ai candidati di dichiarare, sotto la propria responsabilità e a rischio di incorrere nelle sanzioni penali previste dalla legge, lo stato dei propri precedenti penali; in alternativa, potrebbe essere il comune a farsi carico di tale incombenza presso il casellario giudiziale e a pubblicare i certificati così ottenuti su una apposita sezione del proprio sito,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di sua competenza al fine di introdurre ulteriori semplificazioni nel procedimento di presentazione delle liste con riferimento alle elezioni comunali e circoscrizionali che si terranno nel 2021, in particolare, di prevedere:
    a) che i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo consiliare nella legislatura precedente o i partiti o gruppi politici che abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere del Parlamento, non siano tenuti alla raccolta firme;
    b) che i candidati siano autorizzati a presentare un'autocertificazione al posto del certificato del casellario giudiziale;
    c) in alternativa al punto b), che sia in capo ai comuni a cui si riferisce la consultazione elettorale l'onere di richiedere il certificato del casellario giudiziale per tutti i candidati e di pubblicarli sul proprio sito.
9/3002/3. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.