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Atto a cui si riferisce:
C.5/05870 (5-05870)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-05870

  Signor Presidente, Onorevoli deputati, gli On.li interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda adottare relativamente al bando del concorso a 1.141 posti di vice ispettore della Polizia di Stato, il quale, in difformità da quanto stabilito dall'articolo 7 del Decreto del Capo della Polizia del 20 settembre 2017, attribuisce un punteggio ai fini della graduatoria solo ai titoli di servizio e non anche ai titoli culturali.
  Al riguardo, premetto che il decreto legislativo n. 95 del 2017 (cosiddetto «riordino delle carriere») ha previsto una generale riforma dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato e uno dei cardini della riforma è stato quello di riaprire la stagione concorsuale, sia per i candidati provenienti dalla vita civile, sia per i dipendenti, al fine di colmare le carenze organiche e di riattivare le progressioni di carriera.
  Nello specifico, la ratio delle procedure concorsuali interne è quella di aprire nuovi percorsi di carriera ai dipendenti della Polizia di Stato, valorizzandone soprattutto le capacità professionali dimostrate negli anni di servizio.
  Il decreto legislativo n. 95 del 2017 disciplina la materia di concorsi una volta che il riordino sia entrato a regime, prevedendo al contempo l'indizione di specifici concorsi straordinari per una lunga fase transitoria. Di conseguenza, limitatamente alla fase transitoria, il decreto legislativo n. 95 del 2017 ha, tra l'altro, previsto l'indizione di numerosi concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore.
  In particolare, il «riordino delle carriere» prevede che, dal 2017 al 2023, siano banditi ogni anno due concorsi interni straordinari, uno per soli titoli (senza distinzioni, quindi tra titoli di servizio e titoli di cultura) per la gran parte dei posti da bandire, e l'altro per titoli, ma solo di servizio, ed esami, per i posti restanti.
  La disciplina di questi concorsi «transitori» è demandata ad un apposito decreto del Capo della Polizia, adottato in data 20 settembre 2017 al fine di garantire uno svolgimento uniforme dei medesimi nel corso dell'intera fase transitoria.
  Anche prima del decreto legislativo n. 95 del 2017 la normativa di settore – racchiusa nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 – prevedeva che l'accesso dall'interno al ruolo degli ispettori avvenisse attraverso la formula del concorso per titoli di servizio ed esami.
  Tale scelta, mantenuta ferma dal decreto legislativo n. 95 del 2017, è stata altresì ribadita dal decreto del Capo della Polizia del 5 marzo 2019, che ha rettificato il citato decreto del 20 settembre 2017, il quale, per mero errore nei richiami interni, non aveva esplicitamente escluso dai titoli valutabili i titoli di cultura.
  Di conseguenza, nei concorsi finora svoltisi non sono stati valutati i titoli di cultura, bensì i soli titoli di servizio, con l'effetto di valorizzare al massimo i meriti professionali del personale, conseguiti in anni di onorevole carriera al servizio del Paese.
  Il citato articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è stato successivamente modificato dal decreto legislativo n. 172 del 2019, anche sulla base del parere espresso dalle Commissioni I e IV riunite del Senato della Repubblica in merito allo schema di articolato presentato dal Governo.
  Nella nuova formulazione la norma stabilisce che i concorsi interni per vice ispettore si svolgano a seguito di una valutazione dei «titoli», genericamente indicati, senza limitarsi ai titoli di servizio.
  La novella si presta ad essere interpretata nel senso che essa sia riferita solo ai concorsi che saranno banditi nella fase a regime del riordino delle carriere e non anche a quelli che devono essere banditi nella fase transitoria, destinata a concludersi nel 2023.
  Un argomento a sostegno di tale interpretazione è offerto dal cennato parere reso dalle Commissioni I e IV riunite del Senato, che aveva segnalato la necessità di mantenere comunque – cito letteralmente: «ferma la disciplina disposta (anche per i concorsi in questione) per la fase transitoria dal riordino...»–.
  Anche sulla base di tale indicazione, l'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 95 del 2017, che disciplina i concorsi interni in parola, richiama l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 – applicato dal 2017 per i tre concorsi transitori già espletati – effettuando un rinvio che va interpretato come «fisso», ossia all'articolo 27 vigente all'epoca dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017.
  Sulla scorta di questa interpretazione sistematica, è stato pertanto ritenuto che la modifica normativa non incida né sul decreto del Capo della Polizia del 20 settembre 2017, siccome modificato dal successivo decreto direttoriale del 5 marzo 2019, né sui bandi adottati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 172 del 2019, incluso quindi anche il concorso interno, per titoli ed esami, ai fini della copertura di 1.141 posti per vice ispettore della Polizia di Stato.