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Atto a cui si riferisce:
C.1/00470    premesso che:     l'Unione europea, attraverso tre direttive, la n. 2014/23/Ue del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la n. 2014/24/Ue del...



Atto Camera

Mozione 1-00470presentato daROSPI Gianlucatesto diVenerdì 23 aprile 2021, seduta n. 493

   La Camera,

   premesso che:

    l'Unione europea, attraverso tre direttive, la n. 2014/23/Ue del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la n. 2014/24/Ue del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/Ce e la n. 2014/25/Ue del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/Ce, ha prescritto, per i Paesi membri, innovazioni sugli appalti pubblici, da realizzare, attraverso il recepimento negli ordinamenti nazionali, entro il 18 aprile 2016;

    le direttive, in campo comunitario, fissano gli obiettivi che tutti i Paesi membri hanno l'obbligo di conseguire, pur mantenendo questa autonomia nazionale sulle modalità per pervenire ai risultati prefissati;

    con la legge 28 gennaio 2016, n. 11, è stato delegato il Governo all'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

    in data 18 aprile 2016 è stato emanato il decreto legislativo n. 50, recante il nuovo codice dei contratti pubblici che introduceva l'uso delle soft law, ossia l'emanazione da parte di Anac di linee guida in modo da rendere efficace il nuovo codice dei contratti pubblici. Senza l'emanazione delle linee guida di Anac, infatti, il nuovo codice sarebbe risultato inefficiente;

    l'introduzione delle soft law ha, però, complicato il quadro normativo a causa della permanente emanazione di linee guida da parte di Anac;

    dal 2016 ad oggi a causa della sua complessità il codice ha subito diverse modifiche al fine di introdurre semplificazioni, che però non hanno modificato il suo impianto principale e pertanto non hanno prodotto i risultati sperati e quindi una velocizzazione nella realizzazione delle opere pubbliche;

    al fine di velocizzare la realizzazione di alcune opere strategiche sul territorio nazionale i Governi che si sono succeduti dal 2016 ad oggi, invece di attuare una modifica puntuale del codice hanno preferito continuare ad emanare norme derogatorie (decreto semplificazioni, sblocca cantieri e altri) o nominare commissari per le opere ritenute strategiche, senza però prevedere procedure più snelle per il codice dei contratti;

    l'unico caso in cui il nostro Paese è stato in grado di realizzare un'opera strategica e complessa in un periodo di tempo «accettabile», ossia circa 24 mesi, è rappresentato dal cantiere derivato dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi. Oggi questo esempio viene utilizzato come modello di efficienza, il più volte citato «Modello Genova» altro non è se non un meccanismo equilibrato di deroghe che hanno in parte sospeso l'applicazione del codice dei contratti pubblici. Ciò non può che far ritenere che lo stesso sia troppo macchinoso e farraginoso per consentire la rapida apertura di cantieri e realizzazione delle opere pubbliche e infrastrutturali che sono invece così importanti per l'ammodernamento del nostro Paese e per la ripresa economica;

    il «modello Genova», per poter essere replicato sull'intero territorio nazionale, ha ovviamente necessità di essere modificato e adeguato alle esigenze legate alla realizzazione di opere nuove e non solo di ricostruire un'opera crollata. Il modello Genova è sicuramente figlio di una situazione emergenziale, quale il crollo del Ponte Morandi, ma con le giuste variazioni si potrebbe adoperare nell'immediato per sbloccare le tante opere infrastrutturali finanziate dal Recovery Plan;

    molte sono le criticità che rendono difficoltosa e il più delle volte impossibile l'applicazione del codice; pertanto, si rende necessaria una scelta radicale in questa materia, da un lato derogare al codice degli appalti per le opere ritenute strategiche per il Paese e inserite nel Recovery Plan e, dall'altro, aprire comunque un tavolo di lavoro per modificare il codice medesimo anche per l'applicazione ordinaria, riducendo in maniera sensibile i tempi della procedura di gara e le incombenze burocratiche poste a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici;

    serve intervenire con una legislazione d'emergenza, sulla base del «decreto Genova», per tutte le opere strategiche e che rientrano nel Recovery Plan, anche attraverso l'adozione di uno o più provvedimenti volti a derogare al codice,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per sospendere l'applicazione del codice dei contratti pubblici per le opere individuate e rientranti nei finanziamenti previsti dal Recovery Plan, con l'emanazione di una normativa ad hoc, ispirata al modello già utilizzato per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, così come convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e la nomina di commissari straordinari, con funzioni di project manager;

2) ad adottare iniziative di competenza per garantire la libera concorrenza delle imprese a partecipare e concorrere all'aggiudicazione dei lavori attraverso l'invito ad almeno 10 operatori economici, la regolare rotazione delle imprese nell'assegnare le gare e un meccanismo premiale per le imprese con una solidità storica, per le opere finanziate dal Recovery Fund per le quali prevedere la nomina di commissari straordinari;

3) ad adottare iniziative per prevedere una semplificazione del codice dei contratti pubblici attraverso la riduzione dei livelli di progettazione, riducendoli dagli attuali tre a due e aumentando i dettagli del progetto di fattibilità tecnico-economico in maniera da eliminare la fase di progettazione definitiva;

4) ad adottare iniziative per prevedere, al fine di accelerare le procedure autorizzative, l'ottenimento dei nulla osta ministeriali, in particolar modo la valutazione di impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica e i pareri delle Soprintendenza per i beni culturali sul solo progetto di fattibilità tecnico-economico;

5) ad adottare iniziative per prevedere una riduzione del 50 per cento dei tempi previsti per le conferenze dei servizi e le varie procedure autorizzative.
(1-00470) «Rospi, Gagliardi, Silli, Benigni, Bologna, Della Frera, Napoli, Pedrazzini, Ruffino, Sorte».