• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/02945-A/069    premesso che:     il provvedimento in esame reca ulteriori disposizioni, volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02945-A/069presentato daRIZZO NERVO Lucatesto diGiovedì 22 aprile 2021, seduta n. 492

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca ulteriori disposizioni, volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    a fronte di ulteriori misure di contenimento il provvedimento prevede anche fino al 30 giugno 2021, interventi di sostegno per lavoratori con figli minori di sedici anni per il periodo di sospensione dell'attività didattica ed educativa svolta dalle scuole con la presenza degli alunni ovvero per la durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, in caso di contagio, o per la durata della quarantena del figlio medesimo, in conseguenza di contatto con persona contagiata;
    in particolare l'articolo 2 prevede per una serie di categorie lavorative quali i lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari che abbiano figli conviventi minori di anni 14, di poter chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
    l'eventualità di cui al comma 2 pur ricomprendendo tutta una serie di lavoratori ne esclude molti altri che in questo anno e oltre di epidemia hanno sempre lavorato in presenza, anche in zone definite «rosse», non potendo usufruire dello smart working per le modalità e le mansioni del proprio lavoro,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di garantire una maggiore flessibilità nell'accesso al bonus baby sitter estendendo tale beneficio anche a tutti i lavoratori dei servizi pubblici essenziali e dei lavoratori delle attività autorizzate a rimanere aperte, ubicate nei territori definiti «zone rosse» ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020 al fine di consentire una più agevole conciliazione dei tempi di vita e di lavoro evitando, così la necessità contrapporre interessi familiari e lavorativi.
9/2945-A/69. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Schirò, Siani.