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Atto a cui si riferisce:
C.5/05796 (5-05796)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05796

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale di Perugia nella quale è stata affrontata la questione relativa alla «detraibilità IRPEF» dei pagamenti effettuati da conto corrente cointestato.
  Nello specifico, trattandosi di un versamento effettuato da uno dei due intestatari per la previdenza complementare, in sede di dichiarazione dei redditi, il contitolare del conto aveva fruito dell'agevolazione fiscale per intero. L'Amministrazione finanziaria, tuttavia, nel riconoscere soltanto il 50 per cento di quanto dichiarato essendo il prelievo stato effettuato da un conto cointestato, ha proceduto all'invio della cartella di pagamento per il recupero parziale della somma.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di chiarire se la contitolarità di un rapporto di conto corrente possa finire con il penalizzare i coniugi in ordine alla possibilità di usufruire interamente delle deduzioni o detrazioni spettanti, riportandole legittimamente nella propria dichiarazione dei redditi.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Secondo i principi generali dell'ordinamento fiscale, il diritto alla deduzione/detrazione spetta a condizione che l'onere deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. In generale, l'onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa.
  Al riguardo, si segnala che, in occasione dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con risposte a istanze di interpello in merito all'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 679, della legge di bilancio 2020 – che prevede che la detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 19 per cento, degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con mezzi di pagamento tracciabili – è stato precisato che il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall'IRPEF degli oneri quale, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi, in particolare, si ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
  Con riferimento al medesimo argomento, è stato precisato che il contribuente può:

   utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla contestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito (Risposta a quesito del 2 ottobre 2020, n. 431);

   utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili a lei riferite, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, supportata dalla dichiarazione dell'istante che riferisce di aver «rimborsato in contanti la spesa sostenuta» al figlio (Risposta a quesito del 19 ottobre 2020, n. 484).