• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/08999 (4-08999)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08999presentato daPASTORINO Lucatesto diMartedì 20 aprile 2021, seduta n. 490

   PASTORINO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   in attuazione della legge 24 febbraio 2005, n. 34, venivano emanati il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che ha previsto l'unificazione dell'ordine professionale dei commercialisti con quello dei ragionieri e periti commerciali e l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e il decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 28, che ha determinato l'attribuzione delle competenze sul registro dei revisori contabili;

   all'articolo 4, la suddetta legge prevedeva, entro due anni dalla sua entrata in vigore, l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all'unificazione;

   si tratta di decreti legislativi che, tuttavia, non sono stati emanati determinando la circostanza, isolata nel panorama della previdenza dei liberi professionisti, della costituzione di un unico ordine professionale, quello appunto dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e della contemporanea sussistenza di due casse previdenziali di riferimento: di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e quella di previdenza dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili;

   inoltre, con delibera n. 55/2020 della Sezione di controllo sugli enti del 3 luglio 2020, la Corte dei conti sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali in riferimento all'ultimo bilancio tecnico, redatto secondo ipotesi specifiche, sottolineava «una previsione di saldi previdenziali negativi in ciascuno degli anni che vanno dal 2033 al 2065»;

   appare evidente che il sistema delle casse previdenziali, così concepito quasi trenta anni orsono, nel prossimo futuro paleserà un'insita debolezza strutturale derivante dal concentramento del rischio ricadente su ogni realtà professionale, distinta e svincolata dalle altre. Un sistema di fatto rigido e poco elastico, condizionato da dinamiche specificatamente corporativistiche, tali da impedire, ad esempio, la conclusione del processo unificatore tra le professioni dei commercialisti e dei ragionieri anche nei suoi riflessi previdenziali;

   il sistema a ripartizione è il principio ispiratore del primo pilastro previdenziale, almeno in via prioritaria, e, in un quadro di esercizio pubblicistico della funzione costituzionale della tutela previdenziale, la salvaguardia della natura privatistica degli enti sarebbe rafforzata dall'introduzione di una sorta di mutualità nel sistema capace di compensare le difficoltà di un settore o di una specifica attività professionale;

   l'assistenza fornita dai rispettivi enti di previdenza alle specifiche realtà professionali nell'anno appena trascorso ha visto ampiamente superare i limiti di funzione delineati dalla genesi normativa –:

   se, in merito al sistema delle casse previdenziali, i Ministri interrogati intendano adottare iniziative per verificare l'adeguatezza tuttora sussistente dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, che hanno rispettivamente disposto la privatizzazione delle casse di previdenza esistenti e la creazione di nuovi enti previdenziali privati, ovvero se intendano adottare iniziative normative per riformare l'intero settore al fine di costituire una realtà capace di fornire un'assistenza focalizzata sulla complessiva capacità lavorativa del libero professionista, che vada dal sostegno economico fino all'assistenza strategica e che abbracci l'intero arco professionale: dal periodo post universitario, alla formazione, all'acquisizione di competenze specialistiche tali da affrontare momenti di transito lavorativo;

   se, in attesa di un omogeneo, complessivo, nonché necessario processo di riforma, intendano nel frattempo mettere in atto quelle iniziative, relativamente alle professioni di commercialisti e ragionieri, volte a dare attuazione a quanto delineato con la legge 24 febbraio 2005, n. 34, con l'unificazione delle rispettive casse previdenziali, al fine di consolidare la tenuta della cassa dei ragionieri e, al contempo, pervenire a una razionalizzazione della spesa ottenibile anche attraverso i risparmi derivanti dalle operazioni di aggregazione.
(4-08999)