• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/08942 (4-08942)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08942presentato daMANCA Albertotesto diGiovedì 15 aprile 2021, seduta n. 487

   ALBERTO MANCA, DEL SESTO, SCANU, DEIANA, CADEDDU, PARENTELA, ASCARI, SAITTA e MANZO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 242 del 2016 all'articolo 2, comma 2, fa rientrare la produzione della Cannabis Sativa L, tra le produzioni lecite se finalizzate alla produzione di: alimenti, cosmetici semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico, materiale destinato alla pratica del sovescio, materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia, materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati, coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati, coltivazioni destinate al florovivaismo;

   l'articolo 4 della predetta norma precisa che: qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni previste dalla legge;

   dal quadro così delineato emerge un problema operativo circa le attività di indagine, controllo e repressione delle condotte giudicate illecite dalle normative fin ora citate;

   sul punto le sezioni unite della Cassazione dapprima confermano la rilevanza penale della commercializzazione della cannabis Sativa L per gli scopi diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, confermando quindi la punibilità ex articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, poi confermano un principio già più volte affermato da precedenti pronunce che escludono la punibilità della condotta in esame, ovvero la commercializzazione della Cannabis e dei suoi derivati, quindi anche oli, resine e infiorescenze qualora siano risultati privi di efficacia drogante o psicotropa;

   sulla questione la procura della Repubblica di Cagliari, nel dare indicazioni di carattere operativo, si limita a recepire le interpretazioni restrittive contenute nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 30 maggio 2019 n. 15, riconducendo anche l'indagine della capacità drogante e psicotropa della cannabis e dei suoi derivati in commercio all'interno del «procedimento penale». Al contrario, la procura della Repubblica di Bologna ha analizzato la medesima sentenza anche sotto il profilo soggettivo del «Dolo», alla luce della novella contenuta nella più recente legge n. 242 del 2016, in cui si amplia la lista delle produzioni lecite anche ai fini didattici e dimostrativi e per la florovivaistica, senza peraltro pronunciarsi sulle caratteristiche di presentazione del prodotto;

   pertanto, ha ritenuto che la rilevanza penale della commercializzazione della Cannabis e dei suoi derivati si basa sulla conoscenza da parte del commerciante dell'uso finale che ne farà l'acquirente e che tale circostanza costituisce una cosiddetta «probatio diabolica»; pertanto, conclude sostenendo, che gli organi di sorveglianza dovrebbero limitarsi ad effettuare controlli sulla filiera che ha portato il commerciante all'acquisto della Cannabis per poi rivenderla, essendo molto complicato, se non addirittura impossibile, dal punto di vista sanzionatorio, la dimostrazione del dolo del reato previsto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

   va, inoltre, evidenziato, in questa sede, che una interpretazione eccessivamente legislazione vigente, unitamente alla recente pronuncia giurisprudenziale, costituiscono per l'interrogante una grave minaccia a quella filiera di produzione e lavorazione della canapa che nulla ha a che vedere con la distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei diversi criteri interpretativi delle diverse procure della Repubblica in merito ai criteri operativi di repressione e controllo di condotte illecite derivanti dalla commercializzazione della Cannabis e dei suoi derivati e se non intenda valutare la possibile adozione di iniziative normative, al fine di delineare indirizzi univoci in materia.
(4-08942)