• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/05232 CORTI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: l'art. 16-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, "decreto semplificazioni", intervenendo a modifica dell'articolo 14 della legge n. 53...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05232 presentata da STEFANO CORTI
mercoledì 7 aprile 2021, seduta n.312

CORTI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

l'art. 16-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, "decreto semplificazioni", intervenendo a modifica dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, in materia di procedimento elettorale, ha ampliato l'elenco dei soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale, includendo anche "gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali e i membri del Parlamento";

le elezioni per le quali trova applicazione la previsione di cui al citato art. 14 sono, in particolare, ai sensi del comma 1, quelle: dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; dei membri del Parlamento europeo; degli organi delle amministrazioni comunali, delle Province e delle Città metropolitane; i referendum previsti dalla Costituzione;

a norma del comma 2 dell'art. 14, l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ovvero: a) l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive; b) il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio;

in virtù della modifica introdotta dal menzionato art. 16-bis del decreto semplificazioni, è ragionevole supporre che l'apposizione di un "timbro dell'ufficio" debba trovare applicazione anche alle autenticazioni effettuate, d'ora in poi, anche da avvocati, deputati, senatori e consiglieri regionali chiamati ad autenticare;

per effetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ricorda, sono state rinviate dal Consiglio dei ministri a dopo la prossima estate (si parla di una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021) tutte le elezioni amministrative (tra cui i Comuni di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino), regionali (Calabria) e suppletive (Camera dei deputati, collegio di Siena);

ad oggi ancora non sono chiare le modalità attuative delle disposizioni di cui al citato art. 16-bis, ovvero, in particolare, quale "timbro dell'ufficio" avvocati, deputati, senatori e consiglieri regionali dovranno o potranno utilizzare per le procedure di autenticazione che sono chiamati ad effettuare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda emanare in tempi brevi e comunque in tempo utile per la prossima tornata elettorale 2021 un proprio provvedimento esplicativo dell'attuazione della norma estensiva dei soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale.

(4-05232)