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Atto a cui si riferisce:
C.5/05702 (5-05702)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 8 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05702

  Il presente Question Time riguarda lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità (attuativo dell'articolo 138 Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs. 209/2005). In particolare, gli interroganti riferiscono che i valori economici delle singole invalidità (determinati con il sistema del «punto variabile») non terrebbero in considerazione i criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità ovvero delle tabelle milanesi e romane, laddove si attribuisce al punto base di invalidità lo stesso valore previsto per le lesioni di lieve entità (cosiddette microlesioni).
  A riguardo, si rappresenta che le scelte operate con riferimento allo Schema di Decreto in parola rappresentano il frutto di un intenso e costante confronto con tutte le parti interessate (rappresentanti del mondo assicurativo, sanitario e consumeristico), al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri al pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito, da un lato, e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, dall'altro.
  Alla luce di tale confronto, si osserva che la scelta di attribuire al punto base per le macro-lesioni lo stesso valore di quello previsto per le microlesioni, pertanto, è volta a garantire coerenza e continuità tra i risarcimenti derivanti dalla medesima fattispecie di danno (seppur di entità differente) nonché ad assicurare risarcimenti complessivamente omogenei a quelli previsti nelle sedi giudiziarie nazionali, nel rispetto di due principi normativamente previsti:

   1) la crescita del valore del punto all'aumentare della gravità della lesione;

   2) la crescita più che proporzionale dell'entità del risarcimento rispetto alla percentuale di invalidità.

  Ne discende, che in coerenza con i citati principi, la Tabella Unica Nazionale è volta a garantire un risarcimento più che proporzionale, riconoscendo valori monetari superiori per lesioni maggiormente significative, conducendo a risultati non difformi da quelli della tabella milanese e, per certi gradi di invalidità (già dal punto 75), più favorevoli per i danneggiati.
  Inoltre, si rappresenta che, nel seguito dell'iter istruttorio di adozione del provvedimento, si terrà conto anche dell'adeguamento dei valori riportati nella recente edizione delle tabelle milanesi (anno 2021). Tutto ciò proprio al fine di contemperare tutti gli interessi in gioco e nel rispetto del dato normativo.
  Con riguardo all'impatto generale sui risarcimenti, sulla base dei dati tecnici IVASS, si osserva altresì che la Tabella Unica Nazionale garantisce – secondo stime effettuate sui sinistri pagati nel corso delle precedenti annualità – risarcimenti per danno biologico complessivamente in linea con quelli sopportati finora, con un effetto redistributivo complessivo, operante sui punti di invalidità, a vantaggio dei sinistri di maggior gravità.
  Infine, si informa che, in esito alla fase di consultazione iniziata il 13 gennaio scorso e conclusasi in data 28 gennaio, lo Schema di decreto in parola e la relazione illustrativa sono stati rivisti anche alla luce dei rilievi formulati dalle parti sociali. Lo schema di d.P.R., come previsto dalla legge n. 400 del 1988, seguirà poi l'iter dei pareri obbligatori (presso il Consiglio di Stato), nonché il doppio passaggio in Consiglio dei Ministri (deliberazione preliminare e definitiva), prima della conclusiva adozione.