• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02670-A/003    premesso che:     la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici si applica in tutti i casi in cui gli animali sono utilizzati o sono...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02670-A/003presentato daBOLDI Rossanatesto diGiovedì 1 aprile 2021, seduta n. 479

   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici si applica in tutti i casi in cui gli animali sono utilizzati o sono destinati a essere utilizzati nelle procedure a fini scientifici, o anche ai casi in cui vengono semplicemente allevati appositamente affinché i loro organi o tessuti possano essere usati a fini scientifici;
    le prescrizioni della direttiva citata stabiliscono, in particolare, misure relative alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi, fissando al contempo norme relative alla sostituzione, alla riduzione dell'uso di animali nelle procedure di sperimentazione, al perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione, della cura e dell'uso degli animali nelle stesse procedure, alla regolamentazione dell'origine di provenienza degli animali, all'allevamento, alla marcatura e alla soppressione degli animali impiegati a fini scientifici, nonché norme relative alla valutazione e all'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure di ricerca;
    il considerando n. 10 della direttiva 2010/637UE prevede che la stessa direttiva rappresenti un passo importante verso il conseguimento dell'obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile e che, a tal fine, essa cerca di agevolare e di promuovere lo sviluppo di approcci alternativi;
    l'articolo 47 della direttiva 2010/63/CE prevede che la Commissione e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello, o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedano l'uso di animali o utilizzino un minor numero di animali o che comportino procedure meno dolorose, e prendono tutte le misure che ritengono opportune per incoraggiare la ricerca in questo settore;
    la citata direttiva rappresenta un equo contemperamento degli interessi coinvolti in questo settore (in particolare, degli interessi di cui sono portatori i sostenitori dell'importanza della sperimentazione sugli animali per la ricerca da una parte e degli interessi di cui sono portatori i sostenitori delle questioni etiche promosse dalle associazioni di tutela degli animali, dall'altra);
    nel rispetto delle disposizioni generali del TFUE, l'articolo 2 della citata direttiva delimita espressamente la possibilità per gli Stati membri di mantenere «misure nazionali più rigorose» di quelle previste dalla direttiva medesima, stabilendo che una tale possibilità è riconosciuta agli Stati membri soltanto ed esclusivamente nel caso in cui dette misure siano già contenute in disposizioni «vigenti» alla data del 9 novembre 2010;
    nonostante quanto precede, il decreto legislativo 4 marzo 2016, n. 26, nel recepire la citata direttiva 2010/63/UE sul piano nazionale, ha introdotto ex novo una serie di prescrizioni e divieti ulteriori a quelli previsti dalla direttiva stessa. Si citano, tra questi, i divieti all'utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del citato decreto legislativo n. 26 del 2014) la cui entrata in vigore è stata differita più volte dal legislatore con un meccanismo di proroghe annuali. Nonostante il meccanismo di propaga, la permanenza di tali divieti nell'ordinamento penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, in specie nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;
    anche a fronte di quanto sopra, con la nota C (2016)2361 del 28 aprile 2016, la Commissione europea ha inviato alle Autorità italiane una lettera di messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per la mancata ottemperanza, in sede di recepimento, ad alcuni obblighi posti dalla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
    in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità, rilevate con la lettera di costituzione in mora, in merito alla non completa conformità del contenuto del decreto legislativo n. 26 del 2014 – di recepimento della direttiva 2010/63/UE – alle prescrizioni della stessa direttiva 2010/63/UE, derivano dai limiti imposti dal contenuto dei criteri e dei principi direttivi, relativi all'esercizio della delega contenuti nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2013»;
    la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, non soddisfatta delle motivazioni addotte dal Governo italiano a sostegno della mancata conformità della normativa interna alle disposizioni della direttiva e dell'impossibilità di adeguare completamente il testo del decreto legislativo n. 26 del 2014, in mancanza dell'assunzione di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo come dalla stessa indicato, ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato per non avere ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE;
    nel parere motivato, la Commissione europea ha, infatti, rilevato, in via preliminare, che, nonostante l'Italia nella risposta del 2 agosto 2016 avesse comunicato che era oggetto di valutazione la possibilità di procedere, sotto il profilo tecnico, alta modifica di molti degli articoli oggetto dei rilievi, non aveva poi adottato né notificato alla stessa, medio tempore, emendamenti legislativi in tal senso;
    rispetto, invece, agli articoli in contrasto con la direttiva sopra citati, il cui contenuto peraltro discende dall'applicazione dei criteri di delega di cui alla legge n. 96 del 2013, la Commissione europea ha rilevato che «il fatto che la disposizione italiana derivi... dall'applicazione concreta del criterio di delega... non giustifica di per sé, un recepimento non corretto della direttiva»,

impegna il Governo:

   a prevedere, nell'ambito del primo prossimo disegno di legge europea, 2021-2022 presentato alle camere, un intervento normativo finalizzato alla modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici», al fine di superare definitivamente le criticità evidenziate nel parere motivato della Commissione europea, inclusi i divieti richiamati in premessa, in contrasto con l'articolo 2 della direttiva medesima, e risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, avviata nei confronti dell'Italia, per il non corretto recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici;
   a prevedere, a regime, congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali, nonché a pianificare una strategia di transizione verso nuovi Approcci Metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali.
9/2670-A/3. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia.