• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02670-A/008    premesso che:     l'articolo 1 della presente legge europea reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02670-A/008presentato daROSSELLO Cristinatesto diGiovedì 1 aprile 2021, seduta n. 479

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 della presente legge europea reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365, avviato per mancata attuazione della medesima direttiva;
    in aderenza a quanto disposto dalla direttiva, tale articolo attribuisce espressamente all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, enunciandone anche i compiti conseguentemente ascritti;
    l'articolo 1 prevede, pertanto, una serie di modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di «attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», modifiche alla legge n. 300 del 1970 (il cosiddetto Statuto dei lavoratori) e l'integrazione di ulteriori 3 unità del contingente di personale di UNAR, con l'aumento della pianta organica, per meglio svolgere le nuove funzioni assegnate;
    l'UNAR, istituito con l'articolo 7 del decreto legislativo n. 251 del 2003, è un ufficio che si occupa di promuovere la «parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica», con la funzione anche di finanziare e promuovere progetti che abbiano come fine ultimo l'integrazione e la lotta alla discriminazioni di genere, razza, religione o orientamento sessuale;
    nell'ambito del caso ARES(2019)1602365, la Commissione europea ha chiesto informazioni all'Italia su una serie di questioni, anche in riferimento allo svolgimento dei compiti e alle risorse finanziarie assegnate all'UNAR. La Commissione ha rilevato che la designazione dell'UNAR, quale organismo previsto dall'articolo 4 della direttiva n. 2014/54/UE, non è ancora stata resa pubblica, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 della medesima direttiva; tale esigenza diventa più attuale se si tiene conto delle centinaia di associazioni che, facenti parte del CNEL e in rappresentanza del cosiddetto Terzo settore, nel rispetto di una serie di criteri tra cui quello di essere «senza fini di lucro», svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e dunque partecipano utilmente con propri progetti ai bandi emanati dall'Ufficio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aggiornare il sito istituzionale dell'UNAR, anche alla luce delle nuove funzioni ad esso attribuite dall'articolo 1 della presente legge europea, anche in materia di nazionalità, rendendo pubblica altresì, mediante canali web istituzionali, l'attività svolta e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse ad esso assegnate.
9/2670-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.