• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02757/012    premesso che:     il disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/012presentato daNOJA Lisatesto presentato Martedì 30 marzo 2021 modificato Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;
    l'articolo 15 stabilisce princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, del regolamento (UE) 2020/ 561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro;
    il comma 2 dell'articolo 15 prevede specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo;
    il comma 2, lettera h), prevede un sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore all'0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature;
    in base alla relazione tecnica allegata al provvedimento, i proventi del prelievo di cui alla lettera h) dovrebbero essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici oggetto di regolamentazione con gli atti adottati previsti dalla presente delega;
    sempre la relazione tecnica stabilisce che solo in sede di attuazione della delega saranno esplicitate le modalità di versamento e di utilizzo delle risorse che deriveranno dal contributo di cui alla lettera h);
    la relazione tecnica asserisce, infine, che i soggetti pubblici interessati dovrebbero poter svolgere le attività che saranno previste nelle disposizioni di attuazione della norma di delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incrementate dal versamento della quota sopra citata;
    l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) stabilisce che qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, i quali sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
    l'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, disciplina il fondo per il recepimento della normativa europea, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;
    tra i dispositivi medici oggetto del prelievo di cui alla lettera h) rientrano anche dispositivi medici quali macchinari degli ospedali, come tac e respiratori, ma anche dispositivi di uso corrente e quotidiano come siringhe, pannoloni e mascherine, ossia tutti dispositivi in prima linea nella lotta al COVID-19;
    il decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2015, in materia di razionalizzazione della spesa del SSN ha introdotto, all'articolo 9-ter, un procedimento finalizzato al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per i dispositivi medici;
    l'introduzione di nuove imposizioni fiscali rischierebbero di colpire un settore vitale per la salute pubblica, rischiando di fare dell'Italia il Paese meno vantaggioso per chi produce o commercializza dispositivi medici in un momento in cui tali strumenti sono nodali per la gestione della pandemia e contraddicendo gli indirizzi della stessa Commissione Europea che per prima ha proposto l'esenzione IVA dai medical devices,

impegna il Governo:

   compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di:
    rimandare l'applicazione della lettera h), fino al momento in cui non siano stati determinati gli oneri derivanti dai decreti attuativi, come previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;
    intervenire con appositi provvedimenti normativi per migliorare e rendere più competitivo il mercato italiano per le aziende che operano nel settore dei dispositivi medici.
9/2757/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Noja, Fregolent, Bartolozzi.