• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/05628 (5-05628)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05628presentato daPAITA Raffaellatesto diMartedì 30 marzo 2021, seduta n. 477

   PAITA e MORETTO. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   il decreto 8 gennaio 2021, di attuazione della legge 120 del 2020 che ha modificato il codice della strada, specifica le condizioni per la sostituzione decennale del serbatoio Gpl sui veicoli e ha indicato che le modifiche introdotte siano eseguite nel rispetto della normativa vigente, nonché delle direttive della direzione generale per la motorizzazione;

   la direttiva 2007/46 CE, il regolamento ECE/ONU 67/01, nonché le disposizioni della circolare della direzione generale per la motorizzazione prot. 24975-DIV3-C del 6 novembre 2016 disciplinano la sostituzione dei serbatoi sui veicoli dotati fin dall'origine di impianto di alimentazione Gpl;

   la circolare 24975-DIV3-C specifica che le condizioni che un serbatoio Gpl deve soddisfare affinché possa essere sostituito senza necessità di nulla osta da parte del costruttore: 1) deve essere omologato in base al Regolamento R67/01; 2) non deve differire dal serbatoio originario per forma, capacità (tolleranza ±10 per cento) spessori e dimensioni geometriche tali da utilizzare lo stesso sistema di fissaggio al veicolo e utilizzare i medesimi punti di ancoraggio alla struttura del veicolo stesso; 3) gli accessori fissati al serbatoio originario, qualora non indicati nell'omologazione del serbatoio di sostituzione, debbono essere sostituiti con altri che invece risultano indicati in tale omologazione;

   la richiesta dello spessore del serbatoio crea criticità agli operatori: l'installatore non è in grado di verificare lo spessore del serbatoio e si costringe l'officina e l'automobilista a scegliere solo il serbatoio originale e non un altro anche se regolarmente omologato;

   da oltre 4/5 anni i veicoli che si trasformano e i veicoli che escono direttamente con l'impianto Gpl installato dal costruttore, vengono equipaggiati con serbatoi di vari spessori, purché siano omologati secondo le Norme internazionali (Reg. ECE/ONU 67-01); stessa procedura sulla sostituzione decennale dei serbatoi sui veicoli trasformati mentre esclusivamente sui veicoli equipaggiati in origine con l'impianto Gpl vige la condizione dello stesso spessore della lamiera del serbatoio;

   tale requisito rende la normativa penalizzante sia per l'installatore che per il proprietario del veicolo, vanificando le novità introdotte dalla legge 120 del 2020 –:

   se non ritenga di dover adottare con urgenza iniziative per eliminare dalla suddetta circolare 24975-DIV3-C la condizione che il serbatoio Gpl nuovo, in sostituzione di quello originale, debba rispettare lo spessore di quello montato originariamente dal costruttore, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla stessa.
(5-05628)