• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/05615 (5-05615)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05615presentato daCENTEMERO Giuliotesto diLunedì 29 marzo 2021, seduta n. 476

   CENTEMERO, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, RIBOLLA e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 110 del decreto-legge 104 DEL 2020 prevede la possibilità di rivalutare, con possibile riconoscimento anche fiscale, nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, i beni d'impresa e le partecipazioni già risultanti dal bilancio dell'esercizio antecedente;

   l'articolo 10 della legge 342 del 2000 prevede che sono rivalutabili «I beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni (...)»;

   la circolare dell'Agenzia delle entrare n. 14/E-2017 chiarisce che la rivalutazione è tra l'altro applicabile alle «immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati»;

   è rivalutabile, dunque, un marchio d'impresa registrato i cui costi, anche solo di registrazione e/o manutenzione, siano stati iscritti nell'attivo del bilancio (pure se, nel frattempo, integralmente ammortizzati);

   il rimando alla legge 342 del 2000 implica che i beni interessati, inclusi marchi d'impresa sopramenzionati, siano rivalutabili fino a concorrenza dei loro valori economici, da intendersi, ex articolo 11, comma 2, della medesima legge; in sostanza, la rivalutazione può intervenire sino al valore economico;

   fino al 2017 marchi d'impresa, registrati erano ricompresi fra i beni ammessi al cosiddetto «patent box» di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge di stabilità 2015; per i marchi il regime del patent box si è reso applicabile limitatamente ai quinquenni aventi inizio prima del 1o gennaio 2017;

   in caso di utilizzo diretto del bene immateriale, è prevista la procedura di ruling con l'Agenzia delle entrate ex articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per determinare, «per ciascun bene immateriale oggetto dell'opzione il contributo economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d'impresa o la perdita» (articolo 7 comma 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, attuativo della disciplina del patent box);

   talune imprese hanno sottoscritto specifici accordi preventivi (ruling) volti a determinare i criteri di definizione del contributo economico di tali marchi al risultato economico dell'impresa stessa –:

   se, stante l'affermata rivalutabilità di un marchio registrato, i cui costi, anche solo di registrazione e/o manutenzione, siano stati iscritti nello stato patrimoniale, debba considerarsi a tal fine, per la determinazione del suo valore economico effettivo, una relazione di stima elaborata sulla base dei criteri di individuazione del contributo economico dello stesso previsti per il patent box.
(5-05615)