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Atto a cui si riferisce:
C.5/05616 (5-05616)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 30 marzo 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05616

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, richiamando le disposizioni introdotte dall'articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, chiedono precisi ed univoci chiarimenti in merito alla definizione dei criteri di individuazione delle tipologie di guanti per i quali trova applicazione il regime di esenzione.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente «Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», stabilisce che alle cessioni di determinati beni finalizzati a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, come, ad esempio, i dispositivi di protezione individuale, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il trattamento di esenzione IVA con diritto a detrazione e, a partire dal 1° gennaio 2021, l'aliquota IVA ridotta del 5 per cento (di cui alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
  I beni indicati ricalcano, in sostanza, quelli menzionati nell'elenco, indicativo e non esaustivo, allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491 del 3 aprile 2020, per la quale è in corso la proroga al 31 dicembre 2021, relativa all'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA all'importazione concesse per le merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19. Tale Decisione al punto 16 della lista fa riferimento a varie tipologie di guanti anche ricorrendo alla nomenclatura combinata.
  A tale riguardo si rappresenta che, ai fini dell'importazione dei beni ammessi al regime agevolativo IVA, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020, ha provveduto ad indicare i pertinenti codici di classificazione. Nello specifico, per gli «articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile» sono state individuate le seguenti voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900.
  Con la successiva circolare 45/2020, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha ribadito che la finalità sanitaria permette il trattamento IVA agevolato, espressamente previsto dal Legislatore e precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 26/2020.
  Con detta circolare, l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all'applicazione del citato articolo 124, evidenziando la portata tassativa dell'elenco contenuto nella norma, che fa riferimento ad articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile evidenziando la finalità sanitaria dei suddetti beni.
  Inoltre, l'Agenzia delle Entrate nella Risposta ad interpello n. 507 del 30 ottobre 2020, ha confermato che per l'applicazione dell'agevolazione IVA assume rilievo unicamente la «finalità sanitaria» dei beni, da intendersi in senso oggettivo.
  Ciò in quanto il citato articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 non indica i destinatari del trattamento agevolato. Ne consegue che sono agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus. Inoltre, poiché successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 124, i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso obbligatorio l'uso di questo tipo di abbigliamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti (ad esempio i protocolli di sicurezza adottati nel settore dell'industria alimentare, della grande distribuzione e della scuola, la cui finalità è ovviamente sanitaria poiché gli stessi sono finalizzati a contrastare il diffondersi delle pandemie, a protezione di lavoratori e utenti), anche gli operatori obbligati al rispetto di questi protocolli di sicurezza possono usufruire della agevolazione in commento.
  L'Agenzia delle entrate ha, inoltre, precisato che i beni in esame sono individuati nel Rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità che indica quali sono i DPI e i dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) che gli operatori sanitari devono indossare nei principali contesti in cui entrano in contatto con i pazienti affetti da Covid-19. Inoltre l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che: «Relativamente ai guanti, in lattice, in vinile e in nitrile, l'Agenzia delle dogane ha classificato questi beni alle voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900. Resta inteso che il trattamento IVA agevolato introdotto dall'articolo 124 non va applicato a tutti i beni rientranti in queste voci doganali ma solo a quelli che presentano le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico. Tutto ciò considerato, alle cessioni dei guanti che sono considerati DPI o dispositivo medico, così come sopra descritti, si applica il regime di esenzione IVA qualora effettuate fino al 31 dicembre 2020, e l'aliquota IVA nella misura ridotta del 5 per cento, qualora effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.».
  Infine, con la risposta all'interpello n. 213 del 2021, l'Agenzia delle entrate, alla luce delle indicazioni e degli indirizzi di prassi sopra richiamati e tenendo conto delle caratteristiche tecniche del prodotto per il quale era stato presentato interpello, ha precisato che la caratteristica di «lunga durata» propria dei guanti «pluriuso» (caratteristica attestata, dall'esplicita descrizione, e che, in termini più generali, si può evincere anche dalla presenza, in ogni confezione, di un solo paio di guanti) porta ad escludere che gli stessi possano beneficiare del regime di favore previsto dall'articolo 124.